Cosa succede se il tuo immobile viene occupato abusivamente? La legge, a tutela della proprietà, prevede degli strumenti specifici di difesa. Chi invade illegittimamente l’immobile altrui commette infatti un illecito rilevante sia civilmente che penalmente. Vediamo di cosa si tratta.
Reato di invasione di terreni o edifici
Soffermandoci in primo luogo su quelli che sono gli aspetti penali dobbiamo rilevare che l’occupazione illegittima di un immobile altrui integra gli estremi di una fattispecie di reato. Si tratta del reato di cui all’articolo 633 del codice penale descritto come reato di invasione di terreni o di edifici.
In base alla norma indicata chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro. La pena aumenta fino a 4 anni e la multa va da 206 a 2.064 euro qualora il fatto venga commesso da più di cinque persone o se commesso da persona armata. In tal caso si procede d’ufficio, ovvero senza che sia necessaria la querela di parte.
Una momentanea occupazione di immobile altrui può costituire una violazione di domicilio di cui all’articolo 614 codice penale.
Occupazione abusiva: azione di rivendicazione
Poiché nel giudizio penale il giudice si limiterà a condannare il reo alla reclusione o alla multa, per ottenere la restituzione del bene è necessario agire da un punto di vista civile. Il proprietario di un immobile occupato da altri in maniera abusiva dispone di strumenti specifici a difesa dei suoi diritti. La proprietà, intesa come il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento, viene tutelato dalla legge contro chi non lo rispetti.
Si può pertanto avviare una causa dinnanzi al tribunale, esercitando l’azione di rivendicazione. Si tratta di un’azione che rientra quelle che la legge definisce azioni petitorie.
Consiste in un’azione di accertamento del proprio diritto, con la condanna del soggetto invasore al rilascio dell’immobile unitamente all’eventuale risarcimento per il danno subito.
Può essere esercitata nei confronti di chiunque abbia conseguito l’illecita occupazione dell’immobile, al fine di riottenerlo.
Per esercitarla è necessario dimostrare di essere l’effettivo titolare del bene per acquisto o donazione o successione. Si dovrà anche provare che il proprio alienante era un legittimo proprietario. Occorre risalire indietro nel tempo fino a vent’anni, termine per l’acquisto tramite usucapione. La prova è dunque alquanto ardua.
Azioni possessoria di reintegra del possesso
Solitamente il proprietario è anche possessore dell’immobile e in quanto tale, in virtù dunque della situazione di fatto di possedere può esercitare un’azione legale a difesa del possesso, inteso come il potere di fatto su una cosa.
In primo luogo il possessore potrà esercitare l’azione di reintegra nel possesso o di spoglio, di cui all’articolo 1168 del codice civile. Può essere esercitata entro il termine di un anno dall’avvenuta occupazione.
Per ottenere la condanna alla reintegra da parte del giudice è necessario dimostrare di essere possessori a qualunque titolo (non solo proprietari) del bene. Qualora il soggetto invasore non rilasci l’immobile si potrà avviare la procedura di esecuzione forzata ricorrendo all’ufficiale giudiziario.
Le azioni civili (di rivendicazione e di spoglio) non possono essere cumulate. Questo sta a significare che dopo aver sporto denuncia per il fatto commesso rilevante penalmente, è possibile altresì agire dinnanzi al tribunale civile per ottenere un’azione di spoglio o di rivendicazione.
O si agisce in qualità di proprietario o si agisce in qualità di possessore.
Nel caso in cui siano scaduti i termini per poter esercitare l’azione possessoria si potrà agire con l’azione di rivendica della proprietà che è un’azione imprescrittibile.
Occupazione abusiva: il risarcimento del danno subito
Al soggetto leso spetta anche il risarcimento del danno. In caso di azione civile esso viene richiesto con l’azione possessoria o petitoria. In caso di azione penale ci si può costituire parte civile durante lo stesso processo penale, proprio al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittima occupazione.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino lavoro nel mondo delle assicurazioni. Sono appassionata di libri, cinema e comunicazione e dal 2013 ho iniziato la mia esperienza in continua evoluzione come web writer.