In linea generale le nuove costruzioni non prevedono agevolazioni fiscali per la casa. Tuttavia vi sono delle eccezioni. Ci sono infatti dei casi in cui l’Agenzia delle Entrate ammette alla detrazione del 50% ad esempio, la costruzione di nuovi box auto, di soppalchi e verande.
Vediamo più nel dettaglio quando si può usufruire del bonus pari al 50% al fine di riqualificare il patrimonio edilizio.
Ma cosa si intende esattamente per “nuova costruzione”?
Un elenco puntuale che consente di capire cosa si intenda per “nuove costruzioni” è dato dall’articolo 3, comma 1 lettera c) del Testo Unico dell’Edilizia (dpr 380/01). A titolo esemplificativo si tratta di:
- costruzioni di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente;
- interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- interventi di infrastrutture e di impianti che implichi la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- prefabbricati, case mobili;
- interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici qualifichino come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Bonus 50% in caso di costruzione di box o posti auto
Un caso di nuova costruzione ammesso al bonus 50% è dato dalla costruzione di box o posti auto costituenti pertinenza di un edificio. Requisito necessario per poter beneficiare della detrazione fiscale è che tali interventi siano connessi a lavori di ristrutturazione eseguiti su un edificio già esistente.
In caso di costruzione di box auto pertinenziale si avrà diritto alla detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta con il limite massimo di 96.000 euro. Si ricorda che l’agevolazione fiscale è prevista anche in caso di acquisto di box o posti auto già realizzati e in questo caso la detrazione riguarderà unicamente le spese relative alla loro realizzazione che dovranno essere certificate dal costruttore.
Prevista la possibilità di fruire del beneficio fiscale anche qualora la costruzione di posti auto comporti la comproprietà degli stessi, purché vi sia un vincolo pertinenziale con un’unità abitativa. Si ricorda che, in base a quanto disposto dal codice civile, le pertinenze sono cose mobili o immobili destinate in modo durevole a servizio o ornamento di un’altra. Per poter fruire della detrazione fiscale è necessario che le spese sostenute siano documentate mediante bonifico.
Altri casi di detrazione 50%
Sono ammessi all’agevolazione al 50% le costruzioni interne o esterne di impianti posti al servizio del fabbricato. Si pensi ad esempio alla canna fumaria o alla fognatura. Potranno dunque essere portate in detrazione le spese sostenute per costruire una canna fumaria su un immobile già esistente ma che ne è sprovvisto.
Semaforo verde anche per la nuova costruzione di soppalchi, balconi e verande, queste ultime ritenute un ampliamento volumetrico ma ciò nonostante considerate agevolabili dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus 50% in caso di demolizione e ricostruzione: quando è possibile?
La demolizione e la ricostruzione di un edificio che comporti un ampliamento volumetrico dello stesso non sono ammessi alla detrazione fiscale. Siamo di fronte, in tal caso, a una nuova costruzione di edificio per la quale non è riconosciuto il bonus 50% per il recupero del patrimonio edilizio. Prevista tuttavia un’eccezione alla regola. Sono infatti ammessi alla detrazione pari al 50% gli interventi effettuati per la demolizione e ricostruzione di un immobile danneggiato da eventi calamitosi (post sisma), purché situato in territorio per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Un intervento di demolizione e ricostruzione che implichi la modifica della sagoma ma rispetti la volumetria esistente (senza dunque ampliamento) è invece riconducibile alla definizione di ristrutturazione edilizia e come tale agevolabile.
Cosa succede se in sede di ristrutturazione di un immobile esistente si effettui in ampliamento volumetrico di una parte, come ad esempio una sopraelevazione?
Nella fattispecie non c’è la demolizione e il bonus 50% spetterà unicamente agli interventi eseguiti sulla parte preesistente dell’edificio. L’ampliamento è considerato nuova costruzione e pertanto non è ammesso alla detrazione fiscale.
In tutti i casi considerati in cui è riconosciuta la detrazione fiscale, il rimborso deve essere ripartito in 10 quote annuali di pari importo in sede di dichiarazione dei redditi.
Modalità di pagamento per essere ammessi al bonus 50%
Per poter fruire del bonus 50% ove ammesso nei casi di nuove costruzioni è necessario seguire le regole previste per gli interventi di ristrutturazione. I pagamenti devono pertanto essere effettuati mediante bonifico bancario o postale. Dovrà essere indicata:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- codice fiscale o numero di partita Iva di chi ha percepito il pagamento.
Qualora gli interventi vengano eseguiti su parti comuni di un condominio, unitamente al codice fiscale dello stabile sarà necessario riportare quello dell’amministratore.
È necessario inoltre essere in regola per ciò che concerne il rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie. Da conservare infine la documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dei lavori che, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe essere costretto ad esibire.
Oltre alle spese per l’intervento stesso, si potranno portare in detrazione le spese sostenute per le perizie, per la progettazione del lavoro, i costi per le pratiche amministrative e gli oneri di urbanizzazione nonché i costi dei materiali.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino lavoro nel mondo delle assicurazioni. Sono appassionata di libri, cinema e comunicazione e dal 2013 ho iniziato la mia esperienza in continua evoluzione come web writer.
12 Commenti
Nicole Zaffaroni
Buon pomeriggio Franco, riteniamo opportuno contattare uno studio legale affinché possa rilasciare una consulenza con documentazione alla mano essendo la situazione piuttosto intricata ed essendo coinvolti molteplici bonus fiscali.
franco
Nel feb 2022 fatto rogito per l’acquisto da un costruttore di un appartamento in un nuovo condominio residenziale composto da 14 unità e relative pertinenze garage . Il costruttore aveva acquistato , demolito e ricostruito un preesistente vecchio immobile di due unità residenziali e di una pertinenza con Permesso di costruire chiesto nel luglio 2019 ed ottenuto per silenzio assenso nell’ottobre 2019 . Il costruttore aveva venduto dichiarando a tutti i 14 acquirenti che potevano fruire del Sismabonus Acquisti , quel bonus sembrava infatti possibile anche se da due appartamenti più una pertinenza se ne ricavavano 14 . Io sono stato l’unico acquirente a tutelarmi stabilendo nel preliminare registrato dal notaio che il bonus mi veniva garantito dal costruttore , se quindi al momento del rogito non mi avesse fornito tutta la sua documentazione necessaria a mandare avanti la pratica di richiesta bonus io avrei pagato in meno un importo prestabilito (circa 83.000 euro anche se col 110 % ceduto ad una banca potevo ottenere anche 98.000 euro circa ) . Il costruttore aveva fatto scelte sbagliate rischiando di non permettere l’accesso al bonus per una asseverazione tardiva di controllo antisismico dell’edificio da demolire . Così è stato ed il rogito è avvenuto col pagamento da parte mia di 83.000 euro in meno e la rinuncia esplicita al sismabonus acquisti . Successivamente Agenzia Entrate aveva risposto ad un Interpello del costruttore confermando che il sismabonus non era fruibile . Nello stesso interpello il costruttore aveva chiesto se gli acquirenti , in subordine ad un sismabonus non fruibile , avessero potuto ottenere il bonus ristrutturazione acquisti consistente nel 25% calcolato sul 50 % del totale costo di acquisto dell’unità immobiliare compresa la pertinenza . Il costruttore non aveva però chiarito nell’interpello la situazione di partenza della ristrutturazione con demolizione e ricostruzione . La Risposta di AdE all’Interpello ha quindi confermato che gli acquirenti avrebbero potuto ottenere il bonus ristrutturazione ridotto , ma specificando con la condizione che fossero rispettati i requisiti richiesti dalla legge . Il costruttore ha utilizzato quella Risposta di AdE interpretandola come luce verde al bonus ed ha fatto firmare agli acquirenti una lettera impegno a delegare un commercialista di fiducia del costruttore a chiedere per loro conto il bonus e cederlo al costruttore , hanno provato a far firmare quella delega anche a me . Io ho l’impressione che sia un tentativo di truffa , ceduto l’eventuale bonus al costruttore col Visto di conformità del commercialista . la responsabilità del bonus eventualmente non dovuto resterebbe a carico degli acquirenti . Come sembra che scrivvate anche voi , la ristrutturazione con demolizione e ricostruzione di un intero edificio con due unità residenziali ed una pertinenziale non può portare ad un edificio con 14 nuove unità residenziali . Non si capisce come faccia la commercialista di fiducia del costruttore a prestarsi a questa operazione . Inoltre il costruttore si rifiuta di darmi la sua certificazione del costo di realizzo del mio garage non permettendomi di ottenere il bonus 50 % acquisto garage di cui credo di aver diritto non fruendo di alcun altro bonus edilizio che lo assorbe . Il costruttore si dice obbligato con me solo a fatturami il garage . Non so se dovrò rivolgermi ad uno studio legale per ottenere i miei diritti .
Nicole Zaffaroni
Buonasera, siamo di fronte ad una nuova costruzione che come tale non prevede detrazioni fiscali. Nell’articolo sono indicate le uniche fattispecie di nuove costruzioni per le quali è prevista la detrazione del 50%.
Anett
Buongiorno, abbiamo acquistato un terreno edificabile e a settembre inizieremo la costruzione della nostra casa in legno (bioedilizia) sono previsti bonus per questo tipo di progetto?
Nicole Zaffaroni
Buonasera, in caso di miglioramento di classi energetiche potrà valutare se gli interventi rientrino nel Superbonus o nell’Ecobonus, purché vi sia la categoria catastale per la quale le agevolazioni sono ammesse.
Nicole Zaffaroni
Buonasera Raffaele, al momento non sono previsti provvedimenti in tal senso.
Nicole Zaffaroni
Buongiorno Alice, con la Risoluzione 4/E/2011 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza di ristrutturazione con ampliamento del medesimo edificio, la detrazione del 36% (art. 2, c. 10, Legge 191/2009) – 50% compete solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Manuela
Buongiorno ho acquistato un immobile al rustico con relazione etnica approvata nel 2009 se migloro la classe energetica approvata posso avere agevolazione energetica?
Raffaele
Ho una domanda che mi stò ponendo da un pò: stò costruendo una nuova casa da zero in un pezzo di terra edificabile di mia proprietà, come prima casa. Da quando ho iniziato per effetto di tutta la situazione sociale, i prezzi continuano a salire in maniera esponenziale facendomi saltare costantemente tutti i conti, essendo i prezzi in circa un’anno più che raddoppiati. Ora pur conoscendo bene che non ci sono agevolazioni per la costruzione di una nuova casa, mi domandavo se casomai qualcuno si è posto il problema, che casi come il mio potrebbero portare all’interruzione dei lavori perchè i nuovi prezzi sono diventati insostenibili rispetto ai conti iniziali.
In questi casi ci potrebbero essere degli incentivi per completare la costruzione?
Alice
Buonasera, vorrei chiedere se anche noi rientriamo in questo bonus.
Mio marito ha ricevuto una casa preesistente interamente in donazione, stiamo ampliando sopra di essa, abbiamo questo diritto?
Grazie buona serata
Nicole Zaffaroni
Buongiorno Elena, per esempio se vuole costruire un box auto può fruire di una detrazione fiscale pari al 50%.
Elena
Buongiorno,noi a luglio acquisteremo una villetta bifamiliare in zona sismica 3,non è ne una ristrutturazione.volevo sapere se ci sono dei bonus anche per il nuovo.Grazie