Il decreto-legge entrato in vigore il 19 maggio è composto da ben 266 articoli ma solo alcuni riguardano i professionisti dell’immobiliare da vicino: li abbiamo selezionati e commentati qui.
Art. 28 Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Il credito di imposta consiste nel 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Esso è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.
I beneficiari sono:
- i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione
- le strutture alberghiere e agrituristiche
Potranno quindi beneficiarne non solo i titolari di contratti di locazione di immobili di categoria C\1, ma tutti i conduttori di immobili utilizzati per l’esercizio della propria attività commerciale, industriale, d’impresa o professionale.
I requisiti per l’ottenimento del credito sono:
- avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
- aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente
Caratteristiche
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Una delle novità è rappresentata dalla possibilità che il credito possa essere ceduto ad altri soggetti, comprese le banche, e si potrà optare per la cessione anche al proprietario, in cambio di uno sconto sull’importo del canone.
Come attivarlo
Per quanto riguarda l’attivazione del credito, ricordiamo che con il decreto Cura Italia sono già state fissate le regole e che dovrebbero quindi applicarsi anche al nuovo credito d’imposta del 60 per cento. Dopo la pubblicazione del decreto Rilancio in Gazzetta Ufficiale si attende l’emanazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per l’estensione del bonus affitto 2020.
Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP
Con questo articolo si prevede che il saldo Irap per l’anno d’imposta 2019 e il primo acconto pari al 40% Irap per l’anno d’imposta 2020 non siano dovuti, fermo restando il versamento dell’acconto.
Inoltre, non è dovuta la prima rata d’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019.
Requisiti
Possono beneficiarne sia imprese sia i lavoratori autonomi. Le casistiche in cui si può evitare di pagare il saldo Irap sono:
- per la cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- per la cessione di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- per i compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni;
- se nel periodo d’imposta precedente, quindi per il 2019, a quello di entrata in vigore del decreto Rilancio, sono stati realizzati o percepiti ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro.
Art. 25 Contributo a fondo perduto
Il fondo è a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività commerciale con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Quanto
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
- 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
La domanda deve essere effettuata entro 60 giorni dal provvedimento dell’agenzia delle entrate di prossima emanazione tramite i canali telematici.
Art. 30 Riduzione degli oneri delle bollette elettriche
La riduzione degli oneri delle bollette elettriche riguarda il periodo dei mesi di maggio, giugno e luglio 2020. Il Ministero dell’economia e finanze e’ autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorita’ assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe.
Art. 84 Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19
È confermato anche per aprile 2020 il bonus di 600 euro erogato già a marzo ai professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo e operai agricoli.
A maggio 2020 l’indennità sale a 1.000 euro, e potranno fare domanda solo: i liberi professionisti titolari di partita Iva, ancora attiva al 19 maggio, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel secondo bimestre 2020 abbiano perso almeno il 33% del reddito rispetto allo stesso periodo del 2019, i Co.Co.Co che abbiano cessato il rapporto di lavoro e i collaboratori che hanno concluso il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del Dl rilancio (19 maggio).
Art. 70 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
Ci sono novità per quanto riguardo la Cassa integrazione Guadagni (CIG) in deroga per l’emergenza COVID-19. Le aziende, destinatarie degli ammortizzatori in deroga COVID–19, possono fare richiesta di ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (solo per quelle a cui siano già stati autorizzati per dal 23 febbraio 2020) per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 e di altre 4 settimane, per il periodo che va dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020. Fanno eccezione i settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di queste ulteriori 9 settimane consecutivamente. Le aziende non devono più seguire le diversificate regolamentazioni regionali, ma hanno la possibilità di presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
Art.80 Modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Questo articolo prevede l’estensione di altri 3 mesi per il termine della sospensione dei licenziamenti (che da 60 giorni passa, così, a un totale di 5 mesi) prevista già dal DI Cura Italia.
In questo periodo di sospensione sono:
- vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
- vietati i licenziamenti collettivi;
- sospese le procedure in corso;
Art. 82 Reddito di emergenza
Il Reddito di emergenza, è una forma di sostegno straordinaria che è stata pensata per tutelare le famiglie in difficoltà, in seguito all’emergenza Covid-19, che erano state fino ad adesso escluse da quelli che sono gli attuali sussidi.
Il Rem viene erogato in due quote, il cui valore oscilla, per ognuna, tra 400 e 800 euro, e raggiunge gli 840 euro per le famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.
Il tetto è elevabile ad un massimo di 25.000 euro, a seconda del nucleo familiare. Nel dettaglio, la soglia di 10 mila euro è accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Questo massimale è incrementato di 5.000 euro nel caso in cui sia presente, nel nucleo familiare, un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come è definito nell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente con un valore inferiore a 15.000 euro. La domanda deve essere presentata all’Inps entro il mese di giugno 2020.
Condizioni
Le condizioni per accedere al Rem sono:
- essere residente in Italia;
- avere un reddito, nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve;
- avere, nel 2019, un patrimonio mobiliare familiare inferiore a 10.000 euro.
Il Rem non è compatibile con altre forme di sostegno previste dal Governo per l’emergenza coronavirus e non può essere erogato a:
- chi è titolare di una pensione diretta o indiretta (ad esclusione dell’invalidità);
- chi si trova in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
- chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;
- chi riceve il reddito di cittadinanza;
- chi ha percepito una delle altre indennità previste per l’emergenza Covid-19; chi ha un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso.
Art. 119 Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
Un altro incentivo green del Decreto Rilancio approvato dal Governo è l’Ecobonus al 110. Per tutti gli approfondimenti rimandiamo all’articolo Super bonus edilizia: ecco come funzionano ecobouns e sismabonus al 110%.
Art. 126 Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi
Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di
- atti di accertamento con adesione;
- accordi conciliativi;
- accordo di mediazione;
- atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita;
- atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e contratti diversi;
- atti di recupero per crediti indebitamente utilizzati;
- avvisi di liquidazione in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro;
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020
Amante del buon cibo, dei viaggi e con un legame indissolubile con la pallavolo. Dopo una laurea in Economia, sta finendo gli studi magistrali in Digital Marketing and Management mentre muove i primi passi nel mondo del real estate.