26 Agosto 2021, 14:34

Quali sono le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni in materia di Superbonus?

Il Decreto Semplificazioni in ambito di Superbonus ha l’obiettivo di risolvere i problemi dell’eccesso di adempimenti burocratici, che per il momento hanno limitato l’accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini. Il decreto ha quindi lo scopo di rendere più agevole l’accesso al Superbonus nel 2021.

Semplificazioni introdotte e approvate

Il Decreto Semplificazioni (Dl 77/2021) è stato convertito nella legge 108/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 30 luglio 2021, e contiene un rilevante pacchetto di modifiche riguardanti il Superbonus, tra cui:

  • Il periodo di tempo disponibile per la rivendita nell’ambito del sismabonus acquisti è stato allungato da 18 a 30 mesi.
  • La Cila verrà ammessa in variante a fine lavori, in aggiunta alla comunicazione semplificata anche per le parti strutturali degli edifici.
  • Il cappotto termico e cordoli sismici vengono sterilizzati, stabilendo che queste modifiche “non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza”.
  • Viene stabilito che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.
  • Per gli immobili sui quali si svolgono interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la residenza nel Comune dove è ubicato l’immobile è stato spostato da 18 mesi a 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Semplificazioni superbonus

L’articolo 33 nominato “Semplificazioni superbonus” riconosce la detrazione al 110% anche per i seguenti interventi:

  • Interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi oggetto ascensori e montacarichi, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, ed eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici (Sismabonus)
  • Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (come ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari. Gli interventi usufruiscono della detrazione a condizione che:
    • I soggetti beneficiari siano incaricati di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

In particolare, la norma stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa.

  • La fruizione del Superbonus è stata semplificata stabilendo che tramite una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (rendendo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo).

In dettaglio, il comma 13. ter dell’art. 19 viene quindi interamente sostituito: inizialmente prevedeva che – al fine della presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi – le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia fossero riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.
Con la semplificazione il nuovo articolo 13-ter stabilisce che gli interventi che rientrano nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA.

Superbonus 110% e cappotto termico

Il decreto semplificazioni, dopo l’art. 33 ha introdotto anche il 33-bis, che presenta ulteriori modifiche all’art. 119, tra cui, al comma 3 è stato aggiunto il seguente paragrafo:

Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”.

Questo significa che viene risolto il problema delle distanze nelle costruzioni previste dall’art.873 del codice civile il quale stabilisce che le costruzioni non unite o aderenti, devono essere a distanza di minimo 3 metri (non minore). Introducendo questa modifica è quindi possibile non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico per il rispetto delle distanze minime riportate dall’art.873 del Codice Civile.

Per approfondire l’argomento si rimanda al nostro ultimo articolo sul Superbonus 110.

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