Per chi acquista la prima casa, sono previste agevolazioni fiscali. Si tratta di sgravi che hanno l’obiettivo di incentivare l’acquisto di immobili che dovranno essere adibiti ad abitazione principale.
In un precedente articolo abbiamo visto quali sono i requisiti che devono rispettare l’immobile e l’acquirente per poter beneficiare di queste agevolazioni. Vediamo ora quali sono le imposte agevolate e quando decadono:
Imposte agevolate: quali sono?
È necessario prima di tutto distinguere due casi: quando il venditore è un privato da quando è un’impresa.
Qualora il venditore sia un privato si hanno le seguenti agevolazioni:
- imposta di registro pari al 2% (anziché al 9%), con un minimo di 1.000 euro
- imposta ipotecaria pari a 50 euro
- imposta catastale pari a 50 euro
Nel caso in cui ad acquistare sia un’impresa con vendita soggetta a Iva:
- imposta di registro fissa di 200 euro
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro
- Iva ridotta al 4%
- imposta catastale fissa di 200 euro
Le stesse agevolazioni si applicano alle pertinenze anche qualora vengano acquistate con atto separato rispetto a quello relativo all’immobile principale.
Le eventuali pertinenze devono rientrare nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), e il beneficio potrà essere esteso limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
Decadenza dalle agevolazioni per la prima casa
Vediamo in quali casi si potrà decadere dalle agevolazioni per la prima casa ottenute in sede di acquisto di un’abitazione. Questo avviene se le dichiarazioni e gli impegni presi nell’atto di compravendita si sono poi rivelati non veritieri.
Qualora il vecchio immobile posseduto e acquistato con agevolazioni non venga venduto nel giro di 1 anno dal nuovo acquisto, si perdono le agevolazioni fruite per il secondo acquisto. Oltre alle imposte di importo più elevato che l’acquirente aveva risparmiato, dovrà corrispondere gli interessi e pagare una sanzione del 30%.
Un’altra ipotesi è che l’acquirente trasferisca (per vendita o donazione) la nuova casa agevolata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto. Per sanare la situazione ed evitare la decadenza è necessario che entro 1 anno si riacquisti un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Non è valida, per evitare la decadenza, la mera stipula di un compromesso.
Si decade dai benefici per la prima casa anche qualora non si sposti la residenza nel comune in cui è situato l’immobile entro 18 mesi dalla data dell’acquisto.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino lavoro nel mondo delle assicurazioni. Sono appassionata di libri, cinema e comunicazione e dal 2013 ho iniziato la mia esperienza in continua evoluzione come web writer.