Le agevolazioni per la prima casa sono le agevolazioni fiscali volte a favorire l’acquisto di immobili che dovranno essere destinati ad abitazione principale. Consistono, ad esempio, nella riduzione dell’imposta di registro o dell’IVA se si acquista da un’impresa di costruzioni.
Per poterne beneficiare, occorre rispettare alcuni requisiti sia per quanto riguarda l’immobile, sia per quanto riguarda l’acquirente. Vediamo quindi quali sono i requisiti che deve rispettare l’immobile e l’acquirente:
Agevolazioni per la prima casa: requisiti
Requisiti dell’immobile
Per poter acquistare un immobile beneficiando delle agevolazioni per la prima casa è necessario che l’immobile appartenga a determinate categorie catastali. Ecco quali sono:
- A/2 (abitazioni di tipo civile);
- A/3 (abitazioni di tipo economico);
- A/4 (abitazioni di tipo popolare);
- A/6 (abitazioni di tipo rurale);
- A/7 (villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Non rientrano dunque nelle categorie che possono beneficiare delle agevolazioni le abitazioni di tipo signorile (A/1), le abitazioni in ville (A/8), i castelli e i palazzi di pregio artistico e storico (A/9).
Un altro requisito relativo all’immobile è che esso deve essere situato nel comune in cui l’acquirente ha fissato o fisserà la residenza; in alternativa, tale comune dovrà essere quello del luogo di lavoro.
Nel caso in cui all’atto della compravendita il contribuente risulti residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto egli è obbligato a trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. Dovrà darne dichiarazione, a pena di decadenza, nello stesso atto di acquisto.
Requisiti dell’acquirente
Per poter fruire delle agevolazioni per la prima casa, è necessario che l’acquirente si trovi in determinate condizioni:
- non sia titolare, esclusivo o in comunione dei beni con il coniuge, di un altro immobile nello stesso comune. Questo significa che non deve essere titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione.
- su tutto il territorio nazionale non sia titolare di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà su un altro immobile acquistato beneficiando delle agevolazioni per la prima casa.
Queste condizioni devono essere dichiarate nell’atto di acquisto.
A partire dal 1° gennaio 2016 l’acquirente di un immobile che è già titolare di un altro immobile acquistato con le agevolazioni, potrà fruire comunque dei suddetti benefici, purché l’immobile già posseduto venga ceduto entro 1 anno dal nuovo acquisto.
Tale allargamento del campo di applicazione delle agevolazioni riguarda anche il caso in cui l’acquisto sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero per donazione o successione.
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino lavoro nel mondo delle assicurazioni. Sono appassionata di libri, cinema e comunicazione e dal 2013 ho iniziato la mia esperienza in continua evoluzione come web writer.