E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 Novembre 2020 il Decreto dell’Economia e delle Finanze del 28.11.2020 n. 156 che disciplina le condizioni per l’attribuzione del rimborso in denaro – il cosiddetto Cashback – a favore dei soggetti che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano acquisti da esercenti, con strumenti di pagamento elettronici (carta di credito o bancomat).
Come funzionano i rimborsi e come si fa a richiederli? Ce lo spiegano gli esperti di Tree Real Estate Academy, la scuola di formazione di Gabetti, Grimaldi e Professionecasa, che fornisce anche assistenza legale e fiscale alle agenzie immobiliari affiliate.
Rimborso cashback nel periodo sperimentale
Ricordiamo che nel periodo sperimentale, partito lo scorso 8 dicembre e che durerà fino al 31 dicembre:
- potranno accedere al rimborso esclusivamente gli aderenti consumatori che abbiano effettuato un numero minimo di 10 transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici.
- Il rimborso sarà pari al 10% dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
- La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro.
- Il rimborso sarà erogato nel mese di febbraio 2021.
Rimborso cashback a regime
Ai soggetti aderenti che effettueranno pagamenti con carta di credito o bancomat verrà attribuito un rimborso in misura percentuale per ogni transazione regolata con i suddetti strumenti di pagamento elettronici.
La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:
- 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;
- 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021;
- 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.
Per ciascuno dei periodi, accedono al rimborso esclusivamente gli aderenti che abbiano effettuato un numero minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, l’importo del rimborso sarà pari:
- al 10 per cento dell’importo di ogni transazione, fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione.
Anche qui la quantificazione del rimborso viene determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro in ciascun periodo.
I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo di riferimento.
Rimborso speciale cashback
Viene inoltre previsto che ai primi centomila aderenti che, in ciascuno dei tre periodi di cui sopra, hanno totalizzato il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.
Modalità di adesione
Ricordiamo che per aderire al programma il consumatore dovrà registrare nell’APP IO:
- il proprio codice fiscale
- e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici dei quali intende avvalersi per effettuare gli acquisti.
Qualora il soggetto che intende aderire al programma registri una carta di debito o prepagata abilitata al circuito PagoBancomat, PagoPA S.p.A. ottiene dalla società Bancomat S.p.A. gli estremi identificativi della carta di debito o prepagata in uso al soggetto, mediante il codice fiscale fornito in sede di registrazione.
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