14 Marzo 2022, 11:57

Con la Legge di Bilancio 2022 il Bonus facciate è stato prorogato anche per l’anno in corso ma con alcuni cambiamenti.

Ormai sono all’ordine del giorno le modifiche ad una normativa che è in continua evoluzione.

A partire dal Decreto Antifrode 157 del 12/11/2021 professionisti e contribuenti hanno dovuto far fronte alle regole che si sono succedute con la Legge di Bilancio 2022, il Decreto sostegni ter (DL 4/2022) e in ultimo il Decreto Frodi 13 del 15 febbraio 2022, con un clima di incertezza che ormai regna sovrano.

Ricordiamo che quando si parla di Bonus Facciate si fa riferimento al bonus fiscale riconosciuto al contribuente in caso di interventi di recupero, restauro e rinnovo della facciata esterna degli edifici.

A partire dal 2022 i costi sostenuti per gli interventi sopra indicati sono però ammessi all’agevolazione con un’aliquota ridotta rispetto agli anni precedenti. Si potrà infatti portare in detrazione solo il 60% delle spese sostenute. Il singolo privato potrà anche per quest’anno fruire del 90% qualora le spese siano state pagate entro la fine del 2021, anche se i lavori termineranno nel 2022.

L’agevolazione non prevede limiti di spesa né limiti sugli importi massimi detraibili.

Inoltre, chi deciderà di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito, in alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi, dovrà effettuare nuovi adempimenti. Come vedremo, nel caso si opti per la cessione del credito, bisognerà fare i conti con le nuove regole.

Cessione del credito Bonus facciate

Il contribuente che, in alternativa alla detrazione fiscale intenda avvalersi dello sconto in fattura o della cessione credito Bonus facciate, dovrà darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di effettuazione della spesa. Vediamo in cosa consistono le modalità alternative di fruizione del Bonus facciate.

Lo sconto in fattura consiste nella riduzione della somma da versare al fornitore per l’esecuzione dei lavori. Si tratta di un contributo anticipato dal fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul prezzo. Esso può avere un importo uguale o inferiore rispetto alla detrazione d’imposta riconosciuta al contribuente per i lavori svolti. Il fornitore dei lavori che applica lo sconto in fattura, a sua volta, potrà recuperare la somma anticipata al cliente, sotto forma di credito di imposta e potrà cedere a terzi il proprio credito (inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari).

Coloro che per beneficiare del Bonus facciate intendono fruire della cessione del credito potranno cedere direttamente ad altri soggetti il credito di imposta cui hanno diritto a seguito del rifacimento della facciata.

Tra i terzi cui potranno cedere il credito rientrano anche in questo caso istituti di credito, imprese di assicurazione o intermediari finanziari.

Bonus facciate cessione credito: gli adempimenti necessari

Nuovi adempimenti per chi intende avvalersi del Bonus facciate. A partire dal 12 novembre 2021, ovvero dall’entrata in vigore del Decreto Antifrode, poi recepito dalla Legge di Bilancio 2022, in caso di Bonus facciate è obbligatorio richiedere l’attestazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità qualora si opti, al posto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito di imposta.

Se per i bonus minori diversi dal Superbonus 110% le certificazioni non sono richieste in caso di edilizia libera o in caso di interventi al di sotto di 10.000 euro, per il bonus facciate questa eccezione non sussiste.

Bonus facciate cessione del credito: le ultime novità

Con il decreto Frodi n. 13 del 25 febbraio 2022, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte delle novità per ciò che concerne la cessione del credito in ambito di bonus edilizi.

Se con il Decreto sostegni ter era stato previsto il blocco delle cessioni del credito successive alla prima, le regole sono state ora riviste. Ripartono così, anche se in modo vigilato, le cessioni del credito i cui vincoli rigidi sembravano aver paralizzato il settore dell’edilizia e suscitato le polemiche di molti esperti del settore.

Vengono infatti introdotte le cessioni multiple ma con dei limiti.

Possibili non più di tre operazioni con stringenti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, si potranno effettuare altre due cessioni oltre alla prima, ma solo a favore di soggetti specifici:

  • istituti di crediti e intermediari finanziari che risultino iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del TUB (decreto legislativo numero 385 del 1993);
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare su territorio italiano in base al decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005;
  • società facenti parte di gruppi bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 64 del TUB.

Bonus facciate e divieto di cessioni parziali

Altra data da ricordare è il 1°maggio 2022 a partire dalla quale saranno vietate le cessioni parziali del credito una volta avvenuta la prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. Sempre dal 1 maggio si darà il via al bollino blu, ovvero il codice identificativo attribuito ai crediti di imposta che si dovrà riportare per le ulteriori cessioni del credito.

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2 CommentiChiudere commenti

2 Commenti

  • Posted 17 Ottobre 2022 at 18:32 0Likes

    Buonasera, sicuramente le fatture, il bonifico parlante, l’asseverazione del tecnico abilitato e il visto di conformità del commercialista. Per le comunicazioni può provvedere l’amministratore.

  • Benedetta Barenghi
    Posted 14 Settembre 2022 at 9:32 0Likes

    Buongiorno dottoressa, a proposito della cessione del credito del bonus facciate, quale documentazione è richiesta relativa ai pagamenti effettuati dal condominio, e chi deve fare la comunicazione ADE in caso di ,solo il fiscalista dell’asseverazione o anche l’amministratore?
    Grazie mille
    Un saluto

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