Anche per le seconde case è prevista la possibilità di fruire del Superbonus 110%. Quest’ultimo consente una detrazione fiscale pari al 110% per gli interventi che migliorino la prestazione energetica di un edificio di almeno 2 classi o ne riducano il rischio sismico.
In questo articolo vediamo come funziona, quali sono le regole che si applicano e tutte le novità introdotte.
Seconda casa: cosa si intende?
Con il termine seconda casa, si indica un’abitazione posseduta oltre alla ‘prima casa’, e quindi quella in cui non si risiede abitualmente. Quindi, qualsiasi immobile, anche se risulta essere l’unico posseduto da una persona, potrebbe apparire come seconda casa ai fini fiscali se, appunto, non viene utilizzata come abitazione principale dal proprietario.
Riguardo al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate specifica che per la detrazione, chi sostiene le spese deve possedere o detenere l’immobile oggetto dei lavori, sono quindi compresi anche i contratti di locazione e comodato.
Superbonus 110%: per quanti immobili si può richiedere?
L’Agenzia delle Entrate (art. 119 Decreto Rilancio, comme 10) specifica che il Superbonus 110% è disponibile sia per le prime che per le seconde case, incluse le ville unifamiliari, fino a un massimo di due unità immobiliari.
Diversamente, per gli interventi a scopo antisismico non vi è alcun limite: si può richiedere e ottenere il Superbonus 110% per tutte le abitazioni che si hanno e per le quali si desidera migliorare la classe di rischio.
Superbonus 110%: immobili esclusi
Occorre specificare che non tutte le categorie di immobili possono beneficiare del Superbonus 110%.
In particolare, ci sono alcune categorie catastali che sono escluse dalla detrazione fiscale, tra cui:
- A/1: abitazioni di tipo signorile.
- A/8: abitazioni in ville.
- A/9: castelli, palazzi di eminente pregio storico o artistico. Tuttavia, dagli ultimi emendamenti è stato stabilito che questi immobili possono goderne purchè siano aperti al pubblico.
- Immobili in cui si esercita un’attività professionale. Ad esempio, non possono beneficiare del Superbonus un avvocato o un dentista che decidono di effettuare lavori nel loro studio. I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi “trainanti” effettuati dal condomino sulle parti comuni.
Superbonus 110%: casi particolari
Tuttavia, esistono delle eccezioni: gli immobili residenziali adibiti anche all’esercizio di arti e professioni, o ad attività di impresa (es. B&B), possono fruire del Superbonus ma in maniera dimezzata. Quindi, effettuando i lavori su un immobile residenziale adibito occasionalmente ad attività di B&B, si ha accesso al Superbonus dimezzato, ovvero limitatamente al 50% delle spese sostenute.
Superbonus 110%: i lavori compresi
A prescindere dalla tipologia di abitazione (prima o seconda casa), solo determinati lavori permettono di usufruire della detrazione al 110%.
Come detto precedentemente, sono sempre ammessi al superbonus gli interventi che migliorano la prestazione energetica di un edificio (sia abitazioni singole sia condomini), di almeno 2 classi o ne riducano il rischio sismico.
In particolare, i lavori ammessi al Superbonus riguardano:
- Interventi di isolamento termico con un’incidenza superiore al 25% della superficie esterna dell’edificio.
- Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti ad alta prestazione energetica.
- Interventi antisismici (Sismabonus)
- Interventi trainati, cioè che possono beneficiare della detrazione al 110% solo se realizzati insieme a uno degli interventi a,b, e c (trainanti):
- Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati
- Installazione di colonnine elettriche per ricarica dei veicoli elettrici
- Sostituzione di infissi, tetti, pavimento e schermature solari.
- Interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (a partire dal 1° gennaio 2021)
Tempistiche dei lavori per ottenere il Superbonus 110%
Si ha diritto alla detrazione del 110% se le spese per i lavori sono state sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Se entro il 30 giugno 2022 l’intervento sarà completato per almeno il 60%, si avrà il diritto di godere del Superbonus anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma solo nel caso di condomini.
Sospesa tra il Lago Maggiore e Milano. Ama molto scrivere e ancora di più leggere.
Vegetariana, amante degli animali e della musica. Le piace andare ai concerti, fare sport, bere caffè, svegliarsi presto la mattina e meditare. Dopo la laurea in Marketing & Comunicazione si dedica al copywriting continuando a guardarsi intorno in cerca di nuovi stimoli e opportunità.