28 Febbraio 2022, 16:40

La recente Legge di Bilancio 2022 ha approvato la proroga del Sismabonus, ovvero l’incentivo per la riduzione del rischio sismico degli edifici, fino al 31 dicembre 2024. Siamo di fronte all’agevolazione fiscale riconosciuta in caso di interventi di messa in sicurezza delle case situate in zone sismiche. Vediamo di cosa si tratta nonché quali siano i requisiti e gli interventi che consentono di accedere al beneficio fiscale.

Che cos’è il Sismabonus

Con il termine Sismabonus si fa riferimento alla detrazione fiscale delle spese sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere finalizzate alla messa in sicurezza statica degli edifici.

La misura fiscale è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) che ai contribuenti soggetti all’Ires (imposta sul reddito delle società). Si può fruire dell’agevolazione qualora i lavori vengano eseguiti su immobili ad uso abitativo (non solo adibiti ad abitazione principale) o a uso produttivo.

Quali sono i vantaggi fiscali

La percentuale che il contribuente può portare in detrazione varia in funzione dell’anno in cui sono state sostenute le spese e in funzione della tipologia di intervento messo in campo.

In base al tipo di intervento effettuato all’interno dell’immobile è possibile accedere a diversi tipi di agevolazione: per le singole unità immobiliari si ha da una detrazione che va dal 50% al 70% (nel caso in cui si consegua la riduzione di una classe di rischio). La detrazione arriva all’80% in caso di riduzione di due classi di rischio.

Qualora gli interventi vengano eseguiti su parti comuni di un edificio condominiale la detrazione sarà pari al 75% (con la riduzione di una classe di rischio) e arriverà all’85% qualora si riducano due classi di rischio.

Al fine di stabilire la percentuale di detrazione dovrà necessariamente intervenire un professionista tecnico (il progettista dell’intervento strutturale) in grado di stabilire la classe di rischio di partenza e la nuova classe conseguita al termine dei lavori (in tal caso interverrà il direttore dei lavori). In ogni caso il professionista dovrà presentare un’asseverazione che attesti l’esistenza dei requisiti tecnici.

Si evidenzia che la detrazione verrà calcolata tenendo conto del limite massimo di spesa pari a 96.000 euro. In caso di edifici condominiali tale limite di spesa verrà moltiplicato per il numero di unità immobiliari che costituiscono ciascun edificio. L’importo detratto verrà rimborsato in quote annuali di pari importo per la durata di 5 anni.

Sismabonus acquisti: di cosa si tratta

Un’ulteriore situazione che dà diritto a una consistente detrazione fiscale è rappresentata dall’acquisto di case antisismiche. Infatti chi compra un immobile in un edificio demolito e ricostruito nei Comuni in zone che sono state classificate a rischio sismico 1, 2 o 3 può portare in detrazione una parte considerevole del prezzo di acquisto.

Il Sisma acquisti è previsto anche se la ricostruzione sia avvenuta con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente. Requisito per il riconoscimento del beneficio è che l’impresa di costruzione o ristrutturazione provveda alla vendita dell’immobile entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori.

L’acquirente potrà detrarre il 75% o l’85% (in base alla riduzione del rischio sismico) del prezzo di vendita. Per ciascuna unità immobiliare la spesa massima sulla quale si potrà calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro. Il rimborso fiscale dovrà essere ripartito in 5 anni in quote di pari importo.

Chi può beneficiare del Sismabonus

L’edificio ammesso al Sismabonus deve essere collocato in zona sismica 1,2 o 3. Si tratta di aree classificate ad alto rischio sismico.

Il vantaggio fiscale può essere richiesto dai seguenti soggetti:

  • dal proprietario
  • dal nudo proprietario
  • chi ha un diritto reale di godimento (ad esempio usufruttuario)
  • locatario
  • comodatario
  • soci di cooperative e imprenditori.

Sconto in fattura e cessione del credito

In alternativa alla detrazione nella dichiarazione dei redditi il contribuente potrà fruire dello sconto in fattura da parte del fornitore, di pari importo alla detrazione spettante.

Per i lavori eseguiti sulle parti comuni del condominio, a partire dal 1° gennaio 2017, si può fruire altresì della cessione del credito a terzi, pari anch’essa all’importo da portare in detrazione.

Grazie al Decreto Rilancio 2020 è possibile fruire della cessione del credito a terzi anche per le case antisismiche, in alternativa alla detrazione fiscale e allo sconto in fattura.

In forza della normativa antifrode (DL 157/2021) successivamente recepita dalla Legge di Bilancio 2022, in caso di opzioni alternative (sconto in fattura o cessione del credito) sarà obbligatorio presentare l’asseverazione della congruità dei prezzi e il visto di conformità mediante l’intervento di professionisti abilitati.

Ecobonus e Sismabonus insieme

In ambito condominiale sono possibili interventi combinati di riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica.

In tal caso infatti, a partire dal 2018, è stata introdotta una nuova detrazione qualora l’edificio sia collocato nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Nella fattispecie la detrazione sarà pari all’80% se i lavori determinano il passaggio a una classe energetica inferiore. Sarà pari all’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore. La detrazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo entro un limite massimo di spesa pari a 136.000 euro da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari costituenti lo stabile.

Sismabonus 110%: di cosa si tratta

In forza del Decreto Rilancio del 2020 è stato introdotto il Sismabonus 110%.

Qualora siano rispettate tutte le condizioni previste dal Superbonus 110% sarà possibile fruire, anche per il Sismabonus, di un’aliquota maggiorata. Restano sempre ferme le detrazioni proprie del Sismabonus ordinario qualora non sussistano le condizioni per accedere alla maxi detrazione.

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