08 Giugno 2020, 12:36

Con le misure previste per fronteggiare l’emergenza sanitaria agenti e agenzie si sono ritrovati ad avere a che fare con dati personali definiti ‘sensibili’ di lavoratori, clienti e visitatori. Ma come deve muoversi l’agente immobiliare con tutti questi dati? Quali dati può o deve registrare? Andiamo a scoprirlo.

Privacy ai tempi di Covid 19: come si devono comportare i professionisti dell’immobiliare?

I dati sullo stato di salute di clienti e lavoratori

Generalmente non si possono registrare dati riguardo i sintomi della clientela o dei propri dipendenti. Agenti e agenzie non possono prendere iniziative per la raccolta di dati personali, anche sullo stato di salute, se non sono previste da norme emanate dagli organi di competenza. Per fare chiarezza sulla questione privacy durante l’emergenza, il Garante ha elaborato delle FAQ dove la regola principale è distinguere tra rilevazione e registrazione. Ovvero, i datori di lavoro, le agenzie, possono e devono rilevare alcuni dati sensibili ma non possono trattarli e quindi annotarli o effettuare qualsiasi altra azione con essi. Andiamo a vedere nel dettaglio quali comportamenti devono essere messi in atto.

La rilevazione della temperatura

Tra le misure previste per il contenimento del contagio di Covid 19 vi è la registrazione della temperatura corporea prima di accedere all’interno di un qualsiasi ambiente di lavoro. Questa regola vale sia per i lavoratori dipendenti che per i clienti che per qualunque persona relazionata all’azienda. Nel momento in cui viene associata ad un determinato soggetto, la rilevazione della temperatura è però un dato sensibile e perciò non ne è consentita la registrazione. In accordo con il principio di minimizzazione, secondo cui un titolare deve trattare solo i dati di cui ha realmente bisogno per raggiungere la finalità di tale trattamento, si può registrare solo il superamento della soglia della temperatura limite per giustificare l’impossibilità di accesso nell’ambiente lavorativo.

Anche in questa ipotesi, l’agente potrà annotare solo la temperatura maggiore ai 37.5 gradi e non altri sintomi o peculiarità dello stato della persona. Se invece si trattasse di persone esterne all’azienda come clienti o visitatori, il datore non sarà tenuto ad effettuare nessuna registrazione neanche in caso di superamento della temperatura limite.

Preclusione dell’accesso a chi ha avuto contatti con soggetti positivi o proviene da zone a rischio

Un’ altra misura prevista durante l’emergenza è quella di evitare l’accesso all’ambiente di lavoro a coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni o viene da una di quelle zone a rischio indicate dall’OMS. A tal proposito, è possibile richiedere la compilazione di un documento, una dichiarazione che funga da prova anche a visitatori esterni. Comunque, sempre rispettando il principio di minimizzazione, potranno essere richieste solo queste informazioni senza includere ulteriori domande riguardo lo stato della persona contagiata, la sua identità o altri dati sugli spostamenti del soggetto.

In caso di soggetti positivi

Gli agenti non potranno comunicare l’identità delle persone risultate positive se non alle autorità sanitarie dipendenti. Dovranno inoltre collaborare con quest’ultime per riuscire a identificare i contatti stretti e coloro che hanno avuto un ravvicinamento con il soggetto risultato positivo ma spetta solo alle autorità contattare tali individui.

In sintesi, l’unico dato sensibile che agenti e agenzie possono registrare è il superamento della temperatura limite, in caso di lavoratori, per giustificare l’impossibilità di accedere al luogo di lavoro. È importante ricordarsi sempre di mantenersi al principio di minimizzazione per evitare di ricadere in illeciti di violazione della privacy per il trattamento illegittimo di dati sensibili.

Ti è piaciuto questo articolo? Leggi anche L’impatto della pandemia sugli ambienti di lavoro: come cambierà lo spazio ufficio.

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