04 Agosto 2022, 09:53

Che cos’è il permesso di costruire in sanatoria? Come si ottiene? Quali sono i requisiti? Faremo un po’ di chiarezza in questo articolo al fine di chiarire quali sono le possibili soluzioni in caso di abuso edilizio.

Che cos’è il permesso di costruire in sanatoria?

Il permesso di costruire in sanatoria, introdotto dal legislatore nel 2001, è un atto con il quale è possibile regolarizzare un immobile abusivo.

Occorre definire in quali casi un immobile può considerarsi abusivo. L’opera può definirsi abusiva se, in violazione di norme urbanistiche o edilizie, è stata realizzata senza autorizzazioni amministrative o permessi o in difformità al titolo abilitativo.

Precisiamo che non per tutti gli abusi è necessario richiedere il permesso di costruire in sanatoria. Non è necessario infatti per gli abusi parziali o non gravi.

Quando si presenta domanda per ottenere una sanatoria dell’abuso, di fatto si richiede un’ulteriore autorizzazione rilasciata dal comune a seguito di uno specifico procedimento amministrativo.

Più genericamente, quando parliamo di sanatoria facciamo riferimento ad un provvedimento che sia idoneo a mettere in regole tutte le situazioni che non lo sono in quanto il permesso di costruire non è stato richiesto e concesso preventivamente. Lo stesso dicasi nei casi in cui non è stata presentata la CILA (comunicazione di inizio lavori) o la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), ove necessarie.

Cosa succede in caso di abuso edilizio

Quali sono le conseguenze per aver realizzato opere senza permesso di costruire o senza le necessarie autorizzazioni abilitative?

A seguito dell’abuso edilizio è prevista una sanzione pecuniaria, pari al doppio del contributo di costruzione che doveva essere versato al comune dove è situato l’immobile al fine di ottenere il permesso di costruire. Qualora il suddetto importo non sia quantificabile con esattezza si dovrà versare una somma minima pari a 516 euro.

Presupposto per ottenere una sanatoria è dunque corrispondere la sanzione pecuniaria; questo però non è comunque un requisito sufficiente. Vediamo quali sono le altre condizioni.

La doppia conformità per ottenere il permesso di costruire in sanatoria

La sanatoria, per mancanza del permesso di costruire, si può concedere ad una condizione: che l’immobile risulti in regola con le normative urbanistiche ed edilizie vigenti sia al momento della realizzazione dell’immobile che al momento della richiesta della sanatoria. Quindi l’immobile può essere sanato purché vi sia una doppia conformità urbanistica. Diversamente l’immobile sarà oggetto di demolizione.

Proprietà dell’opera abusiva

Per richiedere il permesso di costruire in sanatoria occorre anche un altro requisito, deve essere accertata la proprietà del bene. Il Consiglio di Stato ha specificato infatti che, in base al testo unico dell’edilizia, il permesso di costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Per sanare l’abuso il soggetto che è interessato dovrà fornire al comune la prova di averne il diritto di proprietà. Graverà a questo punto sull’Amministrazione comunale l’obbligo di appurare l’esistenza in capo al soggetto richiedente di un idoneo titolo di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento abusivo.

Al verificarsi delle condizioni richieste la sanatoria viene concessa a posteriori.

Qual è la differenza con il condono?

Il condono e la sanatoria sono due concetti che spesso si confondono. In realtà esiste una profonda differenza poiché si tratta di due diverse procedure. Il condono, in forza di una legge, è rivolto a tutti i cittadini che si trovano in determinate condizioni in un preciso lasso di tempo. La sanatoria consente di regolarizzare un abuso dietro specifica richiesta da parte del soggetto interessato.

In entrambe le fattispecie l’opera perde il carattere illecito con tutte le conseguenze, anche sul piano penale, che ne derivano.

Permesso di costruire in sanatoria: le tempistiche

Una volta presentata la domanda di permesso di costruire in sanatoria vige la regola del silenzio rifiuto. Qualora entro il termine di 60 giorni il richiedente non abbia un riscontro positivo significa che la richiesta è stata rigettata.

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