04 Gennaio 2024, 14:59

Stretta del Governo in tema di bonus edilizi. Con il Decreto legge n. 212, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 dicembre 2023 (Decreto Superbonus) molte sono le novità per quanto concerne le agevolazioni per interventi edili e non tutte positive.

A partire dal 2024 il Bonus barriere architettoniche 75% cambia volto. Vediamo in cosa consistono le nuove regole e quali sono le restrizioni che entreranno in vigore.

Quali sono gli interventi ammessi al Bonus barriere architettoniche

Il primo aspetto sul quale soffermarsi riguarda la tipologia di interventi che potranno essere realizzati al fine di continuare a beneficiare del Bonus barriere architettoniche 75% così come disciplinato dall’articolo 119 ter del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il Governo ha dato una netta sforbiciata alle opere incluse nell’incentivo fiscale così come inizialmente formulato. Il bonus infatti, volto genericamente alla eliminazione delle barriere architettoniche, non potrà più essere utilizzato per la sostituzione di infissi o per il rifacimento del bagno.

L’intento è di mettere la parola fine ad un uso improprio di questo bonus che, insieme al Superbonus, ha inciso negativamente sulle finanze dello Stato.

Dunque, da quest’anno, via libera esclusivamente ad interventi aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. 

A chi sostiene le spese, entro il 31 dicembre 2025, per eseguire tali tipologie di interventi, verrà riconosciuta, la detrazione pari al 75%, a condizione che siano debitamente documentate.

Altra novità introdotta da quest’anno concerne le modalità di pagamento. Sarà infatti obbligatorio utilizzare il bonifico parlante, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate per il bonus ristrutturazioni.

Sconto in fattura e cessione del credito solo in alcuni casi

Novità anche sul fronte delle opzioni alternative alla detrazione fiscale. La ridotta applicazione del Bonus barriere architettoniche al 75% è resa evidente anche dal fatto che non si potrà più usufruire dello sconto in fattura o cessione del credito se non nelle fattispecie specificatamente descritte dal provvedimento. Viene infatti modificato l’articolo 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni con il quale veniva consentito l’uso delle opzioni alternative anche al bonus 75%.

Potranno avvalersi delle opzioni alternative, anche per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2023:

  • i condomini in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative situate in edifici plurifamiliari, purché il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale e il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore ai 15.000 euro o, in alternativa, nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità in base alla legge 104.

Al di fuori dei casi menzionati, l’unica modalità di fruizione del bonus, per le spese post 31 dicembre 2023 resterà la detrazione fiscale in cinque quote annuali nella dichiarazione dei redditi.

Obbligo di asseverazione

Maggiori vincoli inoltre sono stati inseriti anche nei casi in cui il bonus 75% è ancora ammesso poiché, per beneficiare dell’agevolazione, sarà necessario munirsi di apposita asseverazione da parte di un professionista tecnico esperto nel settore che certifichi la presenza dei requisiti tecnici di cui al regolamento del Ministero dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 che devono necessariamente essere soddisfatti.

Chi potrà fruire delle vecchie regole

Anche se è fuori discussione che la platea dei beneficiari del bonus 75% sia stata fortemente ridotta, la buona notizia è che non per tutti i contribuenti tutto è perduto.

In alcuni casi la normativa riconosce ancora la possibilità di avvalersi della detrazione o dello sconto in fattura/cessione del credito con aliquota pari al 75%.

La normativa antecedente, in vigore prima delle nuove regole, si applicano alle spese sostenute per interventi per i quali, in data antecedente all’entrata in vigore del Decreto Superbonus:

sia stata presentata la richiesta di un titolo abilitativo, quando obbligatorio;

siano iniziati i lavori, se il titolo abilitativo non era necessario;

sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti ai fini della fornitura dei beni e servizi e sia stato versato l’acconto sul prezzo, nel caso in cui i lavori non siano iniziati.

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