10 Luglio 2023, 12:30

Bonus barriere architettoniche: è cumulabile con altri bonus?

In molti si chiedono se il bonus barriere architettoniche sia cumulabile con altri tipi di bonus casa.

A volte vengono eseguiti lavori particolarmente complessi che potrebbero essere ricondotti a molteplici incentivi fiscali introdotti dallo Stato al fine di spingere il contribuente al rifacimento e al miglioramento della qualità della propria abitazione.

Ebbene, qualora si sia dinnanzi a interventi differenti, sarà possibile, osservando certe regole, procedere con il cumulo dei bonus diversi cui si abbia diritto ovviamente in presenza dei requisiti per ciascuno richiesti dalla legge.

Prima di entrare nel merito della questione spieghiamo brevemente in cosa consista il Bonus barriere architettoniche.

Che cos’è il bonus barriere architettoniche

I contribuenti che diano esecuzione a un intervento finalizzato al superamento delle barriere architettoniche possono accedere a una detrazione pari al 75% sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Tale agevolazione non è comunque l’unica consentita qualora vengano realizzati interventi volti a rendere più agevole la vita quotidiana e in generale la movibilità delle persone affette da gravi disabilità.

Abbiamo infatti anche la possibilità di fruire di una detrazione pari al 50% e del Superbonus.

Detrazione al 50% in caso di bonus barriere architettoniche

Oltre alla detrazione del 75% estesa al 31 dicembre 2025 dalla legge di Bilancio 2023, sarà possibile fruire di una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 in caso di annessa ristrutturazione edilizia dell’immobile. L’importo è da calcolare su un massimo di spesa pari a 96.000 euro.

Rientrano, ad esempio lavori come ascensori e montacarichi o rifacimento di scale e infissi. Inoltre, i lavori volti alla realizzazione di strumenti che siano diretti ad agevolare la mobilità interna ed esterna della persona affetta da disabilità, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico.

Niente bonus al 50% in caso di mero acquisto di strumenti o beni mobili, come possono essere l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Bonus 75% per abbattimento barriere architettoniche

Venendo alla detrazione pari al 75% si precisa che in questo caso, a differenza del bonus ristrutturazioni, il rimborso Irpef può essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve tener conto dei seguenti limiti di spesa:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Condizione da cui non si può prescindere per tale tipologia di bonus è che occorre rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Superbonus

E non è finita qui. Riconosciuta altresì la detrazione del Superbonus prevista in caso di interventi trainati qualora eseguiti congiuntamente a determinati interventi trainanti volti al miglioramento dell’efficienza energetica, o a partire dal 1° giugno 2021, anche diretti alla riduzione del rischio sismico.

Anche per beneficiare dell’aliquota maggiorata del Superbonus i lavori devono essere conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.

Cumulabilità dei bonus edilizi

Esaminando la questione che ci interessa, ovvero più strettamente il problema della cumulabilità dei bonus, in caso di esecuzione di ulteriori interventi, diversi da quelli sopra descritti, sullo stesso immobile, quali sono i requisiti da rispettare?

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla cumulabilità dei bonus edilizi. Vediamo in che termini.

Nel caso in cui il lavoro venga svolto in edilizia libera non è richiesta la presentazione della CILA, ma solo l’indicazione nella fattura che l’intervento effettuato rispetta i requisiti di cui al D.M. 236/1989

Come fare per cumulare le agevolazioni, ad esempio utilizzando, insieme al bonus barriere 75% anche il bonus 50% per la ristrutturazione?

Premesso che deve trattarsi di interventi diversi e non sovrapponibili, è necessario che le spese siano distintamente contabilizzate.

Anche se è stato stipulato un unico contratto, le fatture devono essere diverse in quanto i corrispettivi devono essere riportati in maniera distinta.

Come affermato espressamente dall’Agenzia delle Entrate, se l’intervento ricade in più categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola agevolazione nel rispetto degli adempimenti ad essa specifici.

Qualora vi sia più di un intervento, ciascuno riconducibile a diverse fattispecie agevolabili, sarà possibile beneficiare di ciascuna agevolazione. Occorre tener conto dei limiti di spesa previsti per ciascun incentivo. Insomma, ogni intervento deve essere distintamente rendicontato con fisica separazione dei giustificativi di spesa.

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