Indice
- Decreto Salva Casa: l’abolizione della doppia conformità
- Le modifiche a tolleranze costruttive ed esecutive previste dal Decreto Salva Casa
- Modifiche relative allo stato legittimo degli immobili
- Incentivazione dell’edilizia libera
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Salva Casa, un insieme di misure finalizzate a semplificare l’iter burocratico sul fronte edilizio e urbanistico. La conversione in legge scade il 28 Luglio.
Le nuove formule prevedono infatti una serie di interventi volti a ridurre vincoli e tolleranze nel settore dell’edilizia, con lo scopo di accelerare le attività dei cantieri.
In particolare, il Decreto Salva Casa poggia i suoi pilastri su alcuni principi fondamentali:
- Abolizione della doppia conformità;
- Regolarizzazione delle piccole difformità negli edifici;
- Incremento delle tolleranze costruttive;
- Meno vincoli nel cambio di destinazione d’uso;
- Semplificazione dello stato legittimo degli immobili;
- Aumento dei lavori consentiti in edilizia libera.
Secondo l’opinione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tutte le misure sopracitate saranno in grado di ridurre notevolmente l’apparato burocratico dietro il settore dell’edilizia, rendendo il mercato più dinamico ed efficiente.
La necessità è quella di andare a regolarizzare tutti gli immobili che oggi risultano essere irregolari solo per una questione burocratica, e per questo motivo impossibili da ristrutturare oltre che impossibili da mettere sul mercato.
Decreto Salva Casa: l’abolizione della doppia conformità
La prima misura su cui si basa l’intero decreto è quella legata al concetto di doppia conformità.
Nel caso in cui un immobile presenti determinate difformità, è necessario che ne venga richiesto l’accertamento di conformità, finalizzato appunto a legalizzare l’abuso edilizio in questione. Tuttavia, si può richiedere un accertamento di conformità solo nel caso in cui si verifichi un requisito fondamentale, ovvero la doppia conformità.
L’immobile costruito, infatti, deve essere conforme a due diverse normative urbanistico edilizie:
- Conformità alla normativa vigente allo stato di presentazione dell’istanza;
- Conformità alla normativa vigente allo stato di inizio lavori, anche detto stato di realizzazione.
Che un immobile con delle irregolarità presenti una doppia conformità è tendenzialmente molto difficile. Per questo motivo, gli immobili non muniti di doppia conformità, presentano innumerevoli difficoltà nell’essere rinnovati.
Il Decreto Salva Casa ha come obiettivo quello di “sbloccare” queste tipologie di immobili, andando ad abolire proprio il requisito di doppia conformità. Questo vale soltanto per un’unica tipologia di difformità, ovvero quelle definite come parziali difformità.
Gli immobili con vincoli storici, artistici e ambientali godono di un regime semplificato per il superamento del requisito di doppia conformità, purché le difformità siano lievi.
La sanatoria per le parziali difformità
Le parziali difformità altro non sono che quelle piccole irregolarità che però rientrano entro i limiti delle tolleranze costruttive e delle variazioni essenziali, ovvero quegli interventi che, per caratteristiche costruttive o destinazione d’uso non si scostino eccessivamente da quanto stabilito una volta ottenuta l’autorizzazione a costruire.
Variazioni essenziali oltre il consentito, così come totali difformità o assenza di di titolo, come ribadito già più volte dal Ministro Salvini, non beneficeranno invece dell’abolizione della doppia conformità.
Al contrario, se un intervento presenta delle parziali difformità rispetto alla data di ottenimento del permesso di costruire o alla cosiddetta dichiarazione di inizio attività, sarà possibile ottenere la certificazione di conformità in modo più rapido e veloce.
Basterà infatti ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA (dichiarazione di inizio attività) in sanatoria, pagando una piccola penale.
L’importo di questa sanzione è compreso tra un minimo di 1.032€ e 30.987€.
Le modifiche a tolleranze costruttive ed esecutive previste dal Decreto Salva Casa
Nell’ottica di aumentare il numero di immobili, edifici e opere architettoniche a norma per facilitarne la ristrutturazione e la commercializzazione, il Decreto Salva Casa pone la propria attenzione anche sulle già citate tolleranze costruttive ed esecutive.
Nel momento di presentazione di un progetto, vengono definite misure come altezza, distacchi, cubatura e molto altro. Qualora l’edificio, al termine della sua realizzazione non rispetti queste misure definite precedentemente, si costituisce un abuso. Tuttavia, un’altra novità consiste nel fatto che le irregolarità e gli abusi nelle parti comuni di un condominio non impediranno i lavori di ristrutturazione di un singolo appartamento. Allo stesso modo, gli abusi in un appartamento non bloccheranno la ristrutturazione delle parti comuni dell’edificio.
Obbligo di rimozione degli abusi edilizi
In ogni caso, vige l’obbligo di rimuovere gli abusi edilizi entro 90 giorni dall’ingiunzione. Tuttavia, tale scadenza è stata prorogata fino 240 giorni in casi di serie esigenze di salute dei residenti, assoluto bisogno o gravi situazioni di disagio socio-economico.
Le tolleranze costruttive
Il Governo ha anche istituito una serie di tolleranze costruttive, di modo da regolarizzare edifici. La condizione è che questi edifici presentino scostamenti minimi rispetto al progetto, a patto che non ne pregiudichino la regolarità.
Il Decreto Salva Casa fissa, per gli interventi realizzati entro la data odierna, nuovi parametri per le tolleranze costruttive, come segue:
- Se l’edificio ha una superficie utile di oltre 500 metri quadri, le tolleranze costruttive previste sono del 2%;
- Per le unità con superficie utile compresa tra 300 e 500 metri quadri sono previste tolleranze del 3%;
- Si sale al 4% di tolleranza per immobili con superficie utile tra 100 e 300 metri quadri;
- Per immobili con superficie utile al di sotto dei 100 metri quadri la tolleranza costruttiva è pari al 5%;
- In conclusione, per immobili con superficie utile inferiore a 60 metri quadri, la tolleranza è aumentata al 6%.
La nuova normativa stabilisce anche quali parziali difformità possono rientrare tra le cosiddette tolleranze esecutive, che, come quelle costruttive non costituiscono illecito, tra cui figurano:
- Tutti gli errori in fase di progettazione sistemati in cantiere;
- Difformità su finiture, muri e aperture di minima entità;
- Non realizzazione di alcuni elementi architettonici previsti dal progetto ma non strutturali e quindi considerabili come superflui;
- Realizzazione di un edificio con un dimensionamento minore rispetto a quanto stabilito in progettazione;
- Difformità nella realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria.
Ridimensionamento altezze e superfici degli immobili
Sono state ridimensionate anche le altezze e le superfici delle abitazioni. I locali potranno avere un’altezza fino a 2,40 metri. Mentre, per quanto riguarda la dimensione degli immobili, i monolocali, potranno avere una superficie minima pari a 20 metri quadrati. I bilocali, invece, 28 metri quadrati.
Modifiche relative allo stato legittimo degli immobili
Un altro aspetto importante a livello burocratico è quello relativo allo stato legittimo degli immobili. Lo stato legittimo dell’immobile è quella dichiarazione che definisce che l’immobile è conforme sotto ogni profilo, e di conseguenza è possibile avviare qualsiasi intervento su di esso.
In origine, lo stato legittimo di un immobile è stabilito dal titolo abilitativo legato alla costruzione o legittimizzazione e dal titolo legato all’ultimo intervento edilizio effettuato.
La nuova normativa invece prevede che lo stato legittimo al posto di essere stabilito da entrambi i titoli sia definito in alternativa da uno dei due titoli abilitativi.
Quindi, lo stato legittimo è stabilito o dal titolo abilitativo legato alla costruzione o dal titolo legato all’ultimo intervento effettuato, in alternativa.
La misura, anche in questo caso, mostra la necessità di evitare condizioni ambigue, e soprattutto spingere verso rinnovamento dello stock immobiliare italiano, uno dei più obsoleti d’Europa, in modo sempre più efficiente
Una situazione con meno casistiche anche legata al cambio di destinazione d’uso
Le modifiche del Decreto Salva Casa vanno anche a interessare il cambio di destinazione d’uso. Infatti, sarà possibile modificare la destinazione d’uso di un determinato immobile senza opere, nel caso i cui siano rispettate delle condizioni:
- Se il cambio di destinazione mantiene sempre la stessa categoria funzionale;
- Se il cambio destinazione si verifica anche tra categorie diverse (residenziale, turistico, produttivo, commerciale) ma in immobili situati nei centri storici o in zone di trasformazione, riqualificazione ed espansione edilizia nei Comuni
Questi aspetti potrebbero inoltre contribuire a una più rapida ed efficiente conversione dello stock, aumentando la rendita potenziale di ogni singolo edificio in questione.
Incentivazione dell’edilizia libera
Alcuni lavori vengono definiti “in edilizia libera”. Si tratta di tutti e soli gli interventi che, in quanto non ritenuti come fortemente impattanti sotto il profilo edilizio, possono essere realizzati senza nessuna comunicazione o permesso.
Il Decreto Salva Casa amplia il numero di interventi eseguibili in regime di edilizia libera.
Tra questi rientrano:
- Interventi di manutenzione ordinaria;
- Installazione di pompe di calore;
- Pergole bioclimatiche;
- Rimozione di barriere architettoniche.
Laureato in management engineering appassionato di statistica, oggi è business analyst presso Wikicasa.
Nel tempo libero si dedica alle sue passioni: sport, moda e design.