17 Luglio 2023, 10:00

Cosa succede se al preventivo inizialmente concordato per l’esecuzione dei lavori si apportano delle modifiche? Può succedere che, rispetto a quanto pattuito, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si rendano necessarie nuove opere. In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, ai fini del Superbonus per le villette unifamiliari, il 30% si calcola tenendo in considerazione il preventivo iniziale.

Analizziamo più nel dettaglio quanto stabilito dall’Amministrazione finanziaria in materia e facciamo il punto della situazione.

Superbonus villette unifamiliari: in quali casi è ammesso

Gli interventi di riqualificazione energetica eseguiti su villette unifamiliari potranno essere ammessi al Superbonus 110 anche per il 2023 solo in presenza di determinate condizioni.

Alla data del 30 settembre 2022 deve essere raggiunto un SAL (stato di avanzamento lavori) pari al 30% dell’intervento complessivamente considerato.

Rispettando tale condizione sarà possibile ammettere al Superbonus 110% le spese che saranno sostenute entro il 30 settembre 2023 (anziché al 31 marzo 2023), data ultima per poter beneficiare del Superbonus ancora con la massima aliquota. Ricordiamo infatti che, nella generalità dei casi, nel 2023 si potrà fruire del Superbonus con aliquota pari al 90%.

Da considerare inoltre, in questa guida relativa al Superbonus per le villette unifamiliari, il decreto alluvioni n.61 del 2023. Esso ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 per la fruizione del Superbonus 110 in caso di lavori eseguiti su immobili unifamiliari aventi sede presso uno dei comuni colpiti dall’alluvione.

Anche in tale fattispecie, condizione per beneficiare della proroga è aver effettuato, entro il 30 settembre 2022, almeno il 30% degli interventi complessivi. Qualora tale condizione non sia rispettata, il Superbonus 110 potrà essere applicato unicamente in riferimento alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

Superbonus villette unifamiliari in caso di lavori aggiuntivi

Cosa succede se, rispetto ai lavori inizialmente oggetto di preventivo, si aggiungono altri lavori? Primo quesito è se anche tali lavori siano ammessi al 110%. Il secondo quesito è se tali lavori incidano sulla percentuale del 30% da considerare ai fini del SAL. Qual è dunque l’impatto dei lavori ulteriori sul calcolo di tale percentuale?

L’Agenzia delle Entrate a queste domande fornisce una risposta tramite la recente circolare 17/E del 2023.

In base a quanto asserito dal Fisco, i requisiti si considerano sussistenti anche se all’importo dei lavori complessivi si aggiungano ulteriori lavori che si rendano necessari per completare l’intervento.

Superbonus villette unifamiliari in caso di aumento dei costi

Alla medesima conclusione si giunge qualora sia indispensabile sostenere ulteriori spese a causa di un aumento dei costi non preventivato.

Anche in tale fattispecie i requisiti si considerano sussistenti. L’eventuale aumento delle spese non influisce sul calcolo del SAL al 30% poiché detto calcolo viene effettuato sul preventivo inizialmente rilasciato dall’impresa.

Se a consuntivo si dovesse arrivare ad una percentuale inferiore al 30% tale aspetto non inficerebbe la possibilità di avvalersi del Superbonus.

Sono tassativamente escluse dalla maxi agevolazione fiscale le spese sostenute per nuove opere non pianificate nella fase iniziale e non necessarie al completamento dell’intervento originario.

Le spese sostenute per lavori non inizialmente previsti e non ritenuti strettamente necessari potranno essere ammessi, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, ad altri bonus casa ordinari, come, a titolo puramente esemplificativo, il bonus ristrutturazioni o ecobonus.

Un esempio pratico

Volendo soffermarci su un caso concreto si può ipotizzare, ad esempio, che inizialmente si è preventivato un intervento dal costo totale pari a 100.000 euro per la realizzazione di un cappotto termico. Si effettuano lavori per almeno il 30%, ovvero pari a 30.000 euro. Successivamente si scopre che il costo complessivo del lavoro è salito a 120.000 euro per ulteriori lavori strettamente necessari alla messa in posa di tale cappotto. In tal caso i 30.000 euro non coprirebbero il 30% del lavoro. In base all’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, il 30% si calcola sul lavoro iniziale: il Superbonus 110% è quindi salvo perché si rispetta la condizione per potersene avvalere.

Se invece si dovessero aggiungere altri lavori come ad esempio un pannello fotovoltaico, tale intervento non sarà ammesso al Superbonus.

Quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate costituisce una buona notizia per chi, nel corso dei lavori, ha subito per svariati motivi un innalzamento dei costi. Per non compromettere l’agevolazione fiscale ciò che conta è che i sopraggiunti lavori siano indispensabili al completamento dell’opera. Tale aspetto è dunque di fondamentale importanza per evitare di incorrere in sanzioni o perdere il diritto al beneficio fiscale.

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