Dalla Corte d’Appello di Lecce arriva una nuova sentenza che mette in luce un aspetto fino a poco tempo fa non chiaro relativo al diritto di provvigione dell’intermediario. Nel dettaglio, chiarisce cosa accade quando il cliente che desidera acquistare l’immobile non ne è poi l’effettivo fruitore.
La sentenza, la n. 688/2016, dichiara che la provvigione è dovuta anche nel caso in cui una casa acquistata grazie al lavoro del mediatore non sia destinata al cliente con cui ha svolto la trattativa, ma a terzi. Basti pensare al caso diffuso in cui i genitori acquistano una casa per i propri figli.
La decisione, del resto, è coerente con la definizione giuridica del diritto alla provvigione. L’intermediario ha diritto alla provvigione quando il suo contributo risulta determinante nella conclusione dell’affare. In altre, parole quando il contributo dell’intermediario e la conclusione dell’affare sono legati da un rapporto causale. Quindi, non è importante come l’agente realizza l’affare nelle sue fasi formali, ma il risultato stesso dell’affare, ovvero il raggiungimento del risultato economico perseguito dalle parti. Pertanto l’acquisto dell’immobile che viene realizzato a nome di un soggetto diverso dalle parti coinvolte, consiste semplicemente in una scelta effettuata dall’acquirente in base alle proprie necessità personali che non interrompe il rapporto di causalità in oggetto.
Inoltre, già le sentenze n. 25851/2014 e n. 4758 del 2012 della Corte di Cassazione stabilivano che l’accordo finale non è necessario sia in tutto e per tutto corrispondente a quanto stabilito durante la fase di trattativa. Pertanto, non è d’obbligo l’intervento del mediatore durante tutte le fasi della contrattazione.
In generale, la giurisprudenza ritiene che il diritto del mediatore al compenso vada ricollegato principalmente alla utilità effettiva dal lavoro svolto. Di conseguenza, anche la situazione in cui il mediatore reperisce o fornisce indicazioni al contraente lo rende legittimato ad una provvigione: l’unico vincolo prevede che il lavoro di ricerca e consulenza sia effettivamente opera dell’agente in questione e che il servizio offerto venga poi valorizzato da entrambe le parti.
Web enthusiast, appassionata di viaggi, libri e scrittura. Siciliana d’origine, milanese d’adozione, dopo una laurea in Management presso l’Università Bocconi di Milano, entra a contatto col mondo delle startup e del Prop-tech. Oggi lavora come Consulente di Marketing.
2 Commenti
Team WikiRe
Gentile Joel,
ci riferiamo al fatto che il lavoro effettivo dell’agente debba essere riconosciuto come autentico e che il destinatario usufruisca di tale servizio. Il lavoro deve cioè portare valore ad entrambe le parti (il che può risolversi, ad esempio, in una transizione economica).
Joel Cattanei
In che senso “…e che il servizio offerto venga poi valorizzato da entrambe le parti.”