L’emergenza Coronavirus ha fatto emergere la possibilità per i Comuni di differire in maniera autonoma i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, inclusa l’IMU.
Piccola premessa: dal 1° Gennaio 2020, per ragioni di semplificazioni, la Tasi – Tributo per i Servizi Indivisibili – è stata eliminata e accorpata nella nuova IMU, che dunque avrà probabilmente un valore più alto.
Da prassi, la scadenza fiscale del mese di Giugno in tema di IMU è prevista per il 16 Giugno 2020, come da scadenziario dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, alcuni comuni potrebbero aver prorogato la scadenza, a favore dei contribuenti. Il differimento dei termini di pagamento dell’IMU, infatti, è previsto dalla normativa sull’imposta municipale (contenuta nell’art 1 commi 739-783 della L160/2019 in particolare, il comma 777 lett. b) legge di bilancio per il 2020) che prevede la possibilità per i comuni in “situazioni particolari” – ed il Covid-19 rientra in una di queste – di “differire i termini di versamento per la quota della imposta di loro spettanza (salvo l’applicazione di sanzioni)”.
La pubblicazione di tre decreti in poco più di tre mesi (DL Cura Italia, DL Liquidità, DL Rilancio), non ha di certo contribuito a far chiarezza nella giungla di tributi e scadenze fiscali. Pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto lo scorso 8 Giugno con una risoluzione, per precisare che per conoscere l’attuale situazione delle scadenze IMU è necessario consultare preventivamente il sito dei Comuni di interesse, tenendo conto che:
- La potestà di differimento spetta al Consiglio Comunale ed in via residuale alla Giunta con ratifica del Consiglio.
- L’imposta municipale comprende una parte di gettito che va direttamente nelle casse del comune ed una parte che va allo Stato – relativamente agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Per la quota statale il Comune non avrebbe, in base alla normativa di cui sopra, la potestà di intervenire.
Infine, il MEF ha prospettato la possibilità di lasciare la scadenza del 16 giugno invariata dando però l’opzione di pagare in ritardo entro il 30 settembre senza sanzioni né interessi. Tale possibilità non sarebbe tuttavia estensibile alla quota Imu di competenza statale.
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