07 Maggio 2020, 17:36

Il Decreto Cura Italia – già convertito in Legge 24 aprile 2020 – ha introdotto, tra le varie misure di sostegno alle famiglie e di tutela dei debitori in difficoltà e dell’abitazione principale, la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive immobiliari.

L’articolo in questione, il 54 ter dal titolo “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, dichiara:

“Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 (forma del pignoramento) del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

I sei mesi di sospensione – è ovvio – sono volti ad evitare che la situazione dell’esecuto, già compromessa, si aggravi ulteriormente dal punto di vista economico, a causa dell’epidemia (avendo magari perso il lavoro o essendo sottoposto alla cassa integrazione), oltre che a non esporre l’esecuto a maggiori rischi di contagio in una situazione d’emergenza.

Si tratta di un provvedimento eccezionale e circoscritto nel tempo – sei mesi per l’appunto, salvo ulteriori rinvii – con effetti di sospensione totale.

Come già specificato sopra, la sospensione riguarda solo gli immobili con caratteristiche di ‘prima casa’.

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