07 Giugno 2023, 11:14

Il contratto di locazione a uso turistico è una fattispecie particolare di locazione che consente di affittare un immobile esclusivamente per scopi turistici.

Poiché il turismo è un’attività molto sviluppata nel nostro paese essendo l’Italia una meta piuttosto ambita non è così improbabile che chi disponga di una seconda casa decida di darla in affitto a chi vuole trascorre le ferie sul nostro territorio. Certamente è una buona opportunità per trarre del profitto se non si riesce a vendere un immobile o se esso è rimasto vuoto e inutilizzato.

Vediamo quali sono le sue caratteristiche e in quali casi può essere impiegato.

Quali sono i requisiti del contratto di locazione turistica

Il contratto di locazione ad uso turistico è un contratto disciplinato dall’articolo 1571 del codice civile e dall’articolo 53 del Codice del Turismo.

La stipula del contratto di affitto deve essere messa per iscritto e deve avere ad oggetto un immobile ad uso abitativo. Il fine della locazione è quello turistico.

La durata massima del contratto deve essere pari a 3 mesi e alla scadenza del periodo di durata il contratto cessa automaticamente senza alcun rinnovo. Inoltre, può essere stipulato direttamente tra privati oppure avvalendosi di intermediari finanziari, comprese le piattaforme online come Airbnb o Booking.

Nella locazione ad uso turistico non sono inclusi i servizi accessori come la pulizia dei locali, la colazione o ristorazione così come il cambio biancheria.

La durata del contratto di locazione a uso turistico

Per quanto concerne la durata siamo di fronte a un contratto caratterizzato da una durata limitata nel tempo, in quanto volto a soddisfare delle esigenze abitative momentanee. L’unica finalità della stipula del contratto è quella turistica connessa a viaggi di villeggiatura, svago o relax.

La locazione turistica può avere durata fino a 3 mesi; è il cosiddetto contratto stagionale che deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

In base alla durata del contratto, la locazione turistica può essere di tipi diversi:

  • lunga, ovvero la classica casa vacanze di carattere stagionale;
  • breve, della durata di 2, 3 settimane o un mese;
  • brevissima, ovvero il contratto weekend.

In caso di affitti turistici brevi, con durata inferiore a 30 giorni non è necessario provvedere alla registrazione del contratto presso l’Agenzia delle Entrate.

Registrare il contratto sarà tuttavia necessario qualora nel corso dell’anno lo stesso ospite affitterà in periodi diversi il medesimo appartamento arrivando a un numero di giorni superiore a 30.

Diverso discorso deve essere effettuato per la registrazione dell’ospite presso il portale della Polizia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 del DL 119/2018, da effettuarsi mediante l’invio della Schedina Alloggiati entro 48 ore dall’arrivo del cliente.

Forma del contratto di locazione ad uso turistico

Il contratto ad uso turistico che non sia breve deve essere redatto in forma scritta e firmato dalle parti. Esso deve chiarire, in modo esplicito quella che è la finalità del contratto.

Tale tipologia di contratto deve distinguersi infatti, in modo netto, dal contratto d’affitto transitorio che comporta l’applicazione di una normativa differente.

Trattandosi a tutti gli effetti di un contratto di locazione, il locatore si impegna a concedere al turista il diritto personale di godimento sulla propria casa per un periodo limitato di tempo, al fine di effettuare una vacanza. In cambio del godimento della casa è previsto il pagamento di una somma di denaro quale corrispettivo.

Anche se la finalità del contratto è turistica non è richiesto che l’immobile sia collocato in località turistica. Lo scopo turistico deve essere reso noto all’atto della stipula del contratto. Il contratto, anche per tale ragione, deve avere forma scritta pena di nullità.

Pagamento del canone

Il canone dovuto dal conduttore è liberamente determinato previo accordo delle parti. Una parte dello stesso viene solitamente versato all’atto della stipula dell’affitto ed è pari a circa il 25% del prezzo pattuito.

La somma non può essere richiesta più di 6 mesi prima dell’inizio della locazione. Il saldo può essere pagato 30 giorni prima della partenza oppure al momento del rilascio dell’abitazione.

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