Con il provvedimento attuativo del decreto rilancio divulgato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 8 Agosto, sono state predisposte e approvate le regole e il modello con cui i contribuenti che beneficiano delle agevolazioni edilizie previste dal decreto dovranno comunicare al Fisco la scelta tra uno sconto in fattura da parte delle imprese che eseguono gli interventi o la cessione del credito a terzi, istituti finanziari inclusi.
Cosa prevede il provvedimento dell’Agenzia?
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – consultabile a questo link – specifica:
- gli interventi ammissibili;
- le opzioni previste per i contribuenti che hanno effettuato le spese di ristrutturazione/riqualificazione, ovvero:
- utilizzo diretto della detrazione;
- sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e recuperato da questi ultimi sotto forma di credito d’imposta;
- cessione del credito d’imposta a soggetti terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- i requisiti per l’esercizio dell’opzione in relazione alle detrazioni spettanti nella misura del 110 per cento. In particolare:
- tecnici abilitati dovranno asseverare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti e la congruità delle spese sostenute. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA
- per gli interventi relativi al sismabonus, i professionisti abilitati incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, dovranno dimostrare l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico (vedi punto 2, comma b del provvedimento)
- richiesta del visto di conformità (vedi punto 2, comma c)
- ammontare della detrazione, dello sconto e del credito d’imposta
- infine, illustra le modalità per esercitare l’opzione, ovvero monetizzare le agevolazioni fiscali
Invio della comunicazione per l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate: modalità e termini
La comunicazione per l’esercizio dell’opzione (ecco il modello) potrà essere inviata a partire dal 15 ottobre 2020 esclusivamente in via telematica. Per la scadenza del termine c’è comunque tempo: la comunicazione, infatti, potrà essere inoltrata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Nel caso in cui l’opzione dovesse riguardare la cessione a terzi del credito per parti residue non utilizzate delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 (che comunque è poi irrevocabile) il termine per l’invio è fissato nel 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
La comunicazione potrà essere inviata in formato digitale, anche con l’aiuto di un intermediario, dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore di condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici.
Per i lavori di efficientamento energetico (cappotto termico, sostituzione di caldaie, pannelli fotovoltaici ecc.) o per quelli per ridurre il rischio sismico che danno diritto al superbonus del 110% la comunicazione dovrà essere trasmessa all’Agenzia esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore di condominio (con l’aiuto anche di un intermediario).
Per gli interventi di riqualificazione energetica legati al 110% la comunicazione dovrà essere inviata a decorrere dal quinto giorno successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione.
Per annullare l’opzione il contribuente avrà comunque tempo fino al quinto giorno successivo a quello di invio. Entro lo stesso termine potrà essere comunque inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente.
Stato avanzamento lavori
L’esercizio dell’opzione tra sconto in fattura o cessione dell’agevolazione – oltre che rate residue non utilizzate dal contribuente – può essere esercitato in relazione a ciascun stato di avanzamento lavori.
Per gli interventi che danno diritto al 110% gli stati di avanzamento, spiega il provvedimento, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dello stesso intervento.
Altre previsioni
I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
La quota di credito non utilizzato entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non potrà essere utilizzata per gli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.
Sanzioni
Nel caso in cui il Fisco accerti la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia procederà al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi e sanzioni, nei confronti dei beneficiari della detrazione con la possibilità, in presenza di concorso nella violazione, di contestare anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo e dei relativi interessi.
Di seguito il link alle istruzioni per la compilazione della comunicazione, predisposte dall’Agenzia delle Entrate.
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Web enthusiast, appassionata di viaggi, libri e scrittura. Siciliana d’origine, milanese d’adozione, dopo una laurea in Management presso l’Università Bocconi di Milano, entra a contatto col mondo delle startup e del Prop-tech. Oggi lavora come Consulente di Marketing.