{"id":22837,"date":"2024-02-01T11:50:19","date_gmt":"2024-02-01T10:50:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/?p=22837"},"modified":"2024-02-02T17:00:53","modified_gmt":"2024-02-02T16:00:53","slug":"aste-glossario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/aste-glossario\/","title":{"rendered":"Glossario: aste immobiliari"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"645\" src=\"https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-1024x645.jpg\" alt=\"Glossario Aste Wikicasa\" class=\"wp-image-22838\" srcset=\"https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-1024x645.jpg 1024w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-300x189.jpg 300w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-768x484.jpg 768w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-370x233.jpg 370w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-760x479.jpg 760w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35-600x378.jpg 600w, https:\/\/www.wikicasa.it\/news\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/BLOG-Immagine-copertina-35.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><em>Tutti i termini e le parole chiave del mondo delle aste giudiziarie raccolti in un unico e comprensivo Glossario, a cura di Wikicasa Auction<\/em><\/p>\n\n\n\n<p><strong>A<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Abitazione (diritto di)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste nel diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Il diritto di abitazione non si pu\u00f2 cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Abuso edilizio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;abuso edilizio \u00e8 un illecito penale che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Si verifica quando si consegue un&#8217;opera edilizia, che pu\u00f2 essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel reato viene compreso anche il cambio di destinazione d&#8217;uso, privo di autorizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Accendere un mutuo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Termine con cui si indica l&#8217;apertura di un mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Accertamento del passivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;accertamento del passivo \u00e8 una fase essenziale della procedura concorsuale finalizzata all&#8217;individuazione dei crediti che devono essere soddisfatti con i beni del fallimento. In questa fase il curatore procede all&#8217;identificazione dei creditori del fallito e dei titolari di diritti reali o personali su beni che rientrano nel patrimonio fallimentare e li avvisa che possono chiedere il riconoscimento dei loro diritti.<\/p>\n\n\n\n<p>I creditori presentano domanda di insinuazione al passivo affinch\u00e9 i loro crediti possano essere soddisfatti sui beni che costituiscono il patrimonio del fallito.<\/p>\n\n\n\n<p>I titolari di diritti reali o personali su beni mobili o immobili, di propriet\u00e0 o nel possesso del fallito, presentano domanda di restituzione o rivendicazione dei beni al fine di sottrarli al patrimonio del fallito, individuando cos\u00ec la massa attiva destinata al soddisfacimento dei creditori concorsuali. A seguito dell&#8217;esame di tutte le domande viene approvato lo stato passivo nel quale sono indicati i creditori ammessi a essere soddisfatti con il patrimonio del fallito e i titolari di diritti reali o personali ai quali devono essere restituiti i beni. Lo stato passivo pu\u00f2 essere oggetto di impugnazione da parte dei creditori non ammessi, o ammessi solo in parte, e di coloro cui non \u00e8 stata riconosciuta la titolarit\u00e0 di un diritto reale o personale su beni del fallimento oppure, da parte del curatore o dei creditori che contestano i crediti ammessi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Accesso ai documenti amministrativi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto \u00e8 riconosciuto per assicurare la trasparenza dell&#8217;attivit\u00e0 amministrativa ed \u00e8 escluso solo per i documenti coperti da &#8220;segreto&#8221;, che costituiscono un&#8217;eccezione alla regola generale. Le modalit\u00e0 di esercizio del diritto d&#8217;accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Agenzia delle riscossioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Meglio conosciuta con il suo vecchio nome, Equitalia spa \u00e8 stata una societ\u00e0 italiana a totale controllo pubblico con l&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 3 del decreto legge n. 203 del 30 settembre 2005, e incaricata della riscossione dei tributi su tutto il territorio, con l&#8217;eccezione della Sicilia. Era partecipata al 51% dall&#8217;Agenzia delle entrate e al 49% dall&#8217;INPS.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;esercizio delle funzioni relative alla riscossione viene ora svolto dalla neocostituita Agenzia delle entrate- riscossione, ente pubblico economico strumentale dell&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Aggiudicatario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Soggetto vincitore dell&#8217;esperimento d&#8217;asta, a cui verr\u00e0 attribuita la propriet\u00e0 dell&#8217;immobile all&#8217;asta attraverso il decreto di trasferimento emesso dal giudice.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Amministrazione straordinaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza \u00e8 una procedura concorsuale con finalit\u00e0 conservativa del patrimonio dell&#8217;impresa, al contrario delle altre procedure concorsuali (il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa), che hanno invece finalit\u00e0 liquidativa. Essa infatti mira al recupero e al risanamento delle grandi imprese che versano in uno stato di insolvenza, per evitare la dispersione del patrimonio aziendale e la perdita di un gran numero di posti di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Anatocismo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nel linguaggio bancario \u00e8 la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti. Esempi di anatocismo sono il calcolo dell&#8217;interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell&#8217;interesse passivo di un mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Appello<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un mezzo di impugnazione per chiedere la riforma di un provvedimento del giudice di primo grado ritenuto, in tutto o in parte, ingiusto. Nello specifico impedisce che la sentenza passi in giudicato, e permette un riesame della controversia relativamente ai punti del provvedimento impugnati, sicch\u00e9 la nuova sentenza sostituisce quella impugnata. L&#8217;appello impedisce anche l&#8217;esecuzione della sentenza impugnata (generalmente per il penale: articolo 650 di codice di procedura penale) salvo che la legge non la dichiari provvisoriamente esecutiva (generalmente per il civile: articolo 282 del codice di procedura civile).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Assegnazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>II creditore pignorante o gli altri creditori intervenuti al processo esecutivo possono chiedere l&#8217;assegnazione del bene pignorato evitando la vendita forzata dello stesso a soddisfazione del proprio credito. L&#8217;assegnazione pu\u00f2 essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell&#8217;offerente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Assenso alla cancellazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Dichiarazione della banca che acconsente a procedere con l&#8217;eliminazione di un&#8217;ipoteca iscritta a suo favore a garanzia di un debito estinto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Asta giudiziaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Attivit\u00e0 processuale realizzata su richiesta del creditore procedente a cura del giudice dell&#8217;esecuzione, del cancelliere o dell&#8217;ufficiale giudiziario, allo scopo di alienare i diritti del debitore esecutato su beni mobili, immobili, o su crediti e trasformarli in liquidit\u00e0 a soddisfacimento dei diritti del creditore procedente e dei creditori intervenuti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Asta telematica&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Modalit\u00e0 di svolgimento dell&#8217;asta giudiziaria, che consente la partecipazione in modalit\u00e0 web, tramite un personal computer e una connessione internet.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Attivit\u00e0 giurisdizionale cautelare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;attivit\u00e0 svolta dal giudice per salvaguardare un diritto oggetto di una vertenza prima della sua definizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Attivit\u00e0 giurisdizionale di cognizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;attivit\u00e0 svolta dal giudice per accertare un diritto controverso attraverso un procedimento (processo) che si conclude con un provvedimento (sentenza).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Attivit\u00e0 giurisdizionale di esecuzione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;attivit\u00e0 svolta sotto la direzione di un giudice per l&#8217;attuazione, in via coattiva o forzata, di un diritto gi\u00e0 accertato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Avviso di vendita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Documento pubblico redatto dal cancelliere, dal notaio o dal professionista delegato contenente la notizia dell&#8217;ordine di vendita emesso dal giudice. L&#8217;avviso contiene l&#8217;indicazione del bene posto in vendita, data e ora dell&#8217;asta, prezzo base, misura del rilancio minimo, termine presentazione offerte, modalit\u00e0 di vendita, sito internet sul quale \u00e8 pubblicata la relazione di stima.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Azione disciplinare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;azione promossa dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale della Cassazione nei confronti dei singoli magistrati che vengono meno ai loro doveri o che tengono una condotta contraria al prestigio dell&#8217;ordine giudiziario, ponendo in essere un illecito disciplinare.<\/p>\n\n\n\n<p>Sull&#8217;azione disciplinare decide il Consiglio superiore della magistratura che pu\u00f2 applicare le sanzioni disciplinari (ammonizione, censura, perdita di anzianit\u00e0, rimozione e destituzione).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Azione revocatoria fallimentare<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;azione revocatoria \u00e8 uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento: essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum.<\/p>\n\n\n\n<p>Tramite l&#8217;azione revocatoria il curatore pu\u00f2 rendere inefficaci gli atti di disposizione, i pagamenti e le garanzie poste in essere dal fallito nell&#8217;anno o nei sei mesi antecedenti al fallimento, conseguentemente imponendo ai terzi che hanno ottenuto beni o denaro di restituire quanto ricevuto, o, se hanno ottenuto garanzie, retrocedendoli dal rango privilegiato a quello chirografario.<\/p>\n\n\n\n<p>Affinch\u00e9, tuttavia, la revocatoria possa essere accolta, \u00e8 necessario che il terzo al momento dell&#8217;atto fosse a conoscenza dell&#8217;insolvenza della sua controparte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>B<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Banca<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un istituto pubblico o privato che esercita congiuntamente l&#8217;attivit\u00e0 di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (attivit\u00e0 bancaria) verso i propri clienti (imprese e privati cittadini); costituisce raccolta del risparmio l&#8217;acquisizione di fondi con obbligo di rimborso. La banca svolge pertanto un&#8217;attivit\u00e0 di intermediazione finanziaria.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bilancio d&#8217;esercizio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il bilancio d&#8217;esercizio, in economia aziendale, \u00e8 l&#8217;insieme dei documenti contabili che un&#8217;impresa deve redigere periodicamente, ai sensi di legge, allo scopo di perseguire il principio di verit\u00e0 e accertare in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione patrimoniale e finanziaria, al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonch\u00e9 il risultato economico dell&#8217;esercizio stesso. II bilancio, quindi, \u00e8 il documento che fa la radiografia dello stato di salute di una azienda.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Bid-ask spread<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il bid-ask spread \u00e8 la differenza tra il prezzo bid (denaro) e il prezzo ask (lettera) praticato da un dealer. Il prezzo bid \u00e8 il prezzo al quale il dealer \u00e8 disposto ad acquistare uno strumento finanziario.<\/p>\n\n\n\n<p>Il prezzo ask \u00e8 quello al quale il dealer \u00e8 disposto a vendere uno strumento finanziario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Buona fede<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste nell&#8217;ignoranza di ledere un diritto altrui. In generale, la buona fede si identifica con la convinzione di aver acquistato un diritto sulla cosa per mezzo di un titolo che si ritiene idoneo, ma non lo \u00e8.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>C<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>CTU (Consulente tecnico d&#8217;ufficio)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un ausiliario, provvisto di particolare competenza tecnica, scelto fra persone iscritte in particolari albi presso il tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p>Egli presta assistenza al giudice e presenta perizie e relazioni. Redige la relazione di stima anche detta consulenza tecnica d&#8217;ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Caparra<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Clausola inserita in un contratto per rafforzare il vincolo contrattuale. Se una delle parti si rende inadempiente agli obblighi assunti, questa \u00e8 tenuta a pagare la somma stabilita. La caparra pu\u00f2 essere confirmatoria o penitenziale.<\/p>\n\n\n\n<p>La confirmatoria consiste nel consegnare all&#8217;altra parte una somma di denaro a<\/p>\n\n\n\n<p>conferma del vincolo assunto che poi pu\u00f2 trasformarsi a titolo di acconto sul prezzo dovuto; se invece inadempiente \u00e8 la parte che ha ricevuto la caparra, l&#8217;altra parte pu\u00f2 recedere dal contratto e pretendere il doppio di quanto aveva dato.<\/p>\n\n\n\n<p>Diversa \u00e8 la funzione della &#8220;caparra penitenziale&#8221; che costituisce il corrispettivo del diritto di recedere<\/p>\n\n\n\n<p>convenzionalmente dal contratto: chi recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di quello che ha ricevuto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Casellario giudiziale<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 lo schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale che raccoglie e conserva gli estratti dei provvedimenti dell&#8217;autorit\u00e0 giudiziaria&nbsp;o amministrativa per consentire la conoscenza dei precedenti di ciascun soggetto.<\/p>\n\n\n\n<p>Presso il Ministero della giustizia esiste il casellario centrale che \u00e8 il terminale di tutti i casellari locali.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ufficio del casellario giudiziale rilascia i certificati penali su richiesta delle autorit\u00e0 giudiziarie e amministrative, o dei singoli privati che possono richiedere solo il proprio certificato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Catasto<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il catasto \u00e8 l&#8217;inventario dei beni immobiliari esistenti in uno Stato. In Italia lo scopo principale del catasto \u00e8 quello fiscale.<\/p>\n\n\n\n<p>Altre funzioni secondarie ne derivano in quanto dalla consultazione dei registri&nbsp;catastali si possono rilevarel&#8217;accertamento della propriet\u00e0, la stima delle unit\u00e0 immobiliari, la stima dei terreni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Categorie catastali<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La formazione delle categorie consiste nell&#8217;individuare in ciascuna zona le varie categorie di immobili. La qualificazione si basa nel distinguere gli immobili in funzione della loro destinazione ordinaria e permanente. Attualmente le categorie catastali sono le seguenti:<\/p>\n\n\n\n<p>Gruppo A:&nbsp;Immobili a destinazione ordinaria<\/p>\n\n\n\n<p>Gruppo B:&nbsp;Immobili destinati a servizi<\/p>\n\n\n\n<p>Gruppo C: Immobili commerciali<\/p>\n\n\n\n<p>GRUPPO D:&nbsp;Immobili a destinazione speciale<\/p>\n\n\n\n<p>GRUPPO E:&nbsp;Immobili a destinazione particolare<\/p>\n\n\n\n<p>GRUPPO F:&nbsp;Entit\u00e0 urbane<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Cauzione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Deposito di una determinata somma di denaro il cui ammontare, indicato nell&#8217;ordinanza\/avviso di vendita, \u00e8 generalmente pari al 10% del prezzo base&nbsp;(o del prezzo offerto).<br><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Certificato<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta&nbsp;diritti. Nei casi previsti dalla legge, \u00e8 rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici ecc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, fino a querela di falso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Certificato catastale (o visura catastale)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Documento rilasciato dalla banca dati dell&#8217;Agenzia del territorio (Catasto) nel quale sono riportati i dati catastali dell&#8217;immobile e quelli dei proprietari:&nbsp;foglio, mappale\/particella, subalterno, vani e\/o superficie in mq a seconda della tipologia abitativa (es. abitazione: vani;&nbsp;ufficio: mq), rendita catastale, categoria, classe, indirizzo, codice del comune, dati anagrafici dei proprietari. La visura catastale storica \u00e8 comprensiva di tutti i passaggi di propriet\u00e0 e di ulteriori variazioni intervenute nel tempo sull&#8217;immobile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Circoscrizione giudiziaria<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Indica l&#8217;ambito territoriale in cui ciascun organo giudiziario esercita il potere giurisdizionale.<\/p>\n\n\n\n<p>La ripartizione delle circoscrizioni \u00e8 fissata dalla legge:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la circoscrizione giudiziaria del Tribunale&nbsp;\u00e8 definita circondario,<\/li><li>\ufeff\ufeffla circoscrizione giudiziaria della Corte d&#8217;appello \u00e8 il distretto,<\/li><li>\ufeff\ufeffla Corte di cassazione \u00e8 competente per tutto il territorio nazionale.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Classe catastale<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La classe all&#8217;interno di una categoria distingue gli immobili in base al livello delle rifiniture, ai servizi, ai vani e loro posizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Comitato dei Creditori<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il comitato dei creditori \u00e8 un organo collegiale composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori con modalit\u00e0 tali da rappresentare in misura equilibrata quantit\u00e0 e qualit\u00e0 dei crediti: controlla che la gestione del patrimonio si stia svolgendo nel modo pi\u00f9 efficiente e trasparente possibile, in vista degli interessi della collettivit\u00e0 dei creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 titolare di poteri pi\u00f9 penetranti di vigilanza e controllo che si spingono sino ad attribuzioni di carattere direttivo della procedura, dovendo &#8211; in estrema sintesi &#8211;&nbsp;vigilare sull&#8217;operato del curatore e autorizzarne alcuni atti, nonch\u00e9 esprimere il proprio parere (in alcuni casi vincolante)&nbsp;quando questo sia richiesto dalla legge, dal tribunale o dal giudice delegato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Commissione tributaria<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo della giurisdizione tributaria che ha la funzione di risolvere le controversie venutesi a creare tra i contribuenti e il Fisco. La Commissione tributaria provinciale \u00e8 competente nel giudizio di primo grado, la Commissione tributaria regionale in quello di secondo grado.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concordato fallimentare<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La proposta di concordato fallimentare pu\u00f2 essere presentata sia dal fallito&nbsp;che dai creditori o da un terzo sino alla pronuncia del decreto di chiusura del fallimento; essa viene proposta nella forma di domanda al giudice delegato contenente l&#8217;offerta di una percentuale di pagamento delle somme dovute ai creditori chirografari, oltre al pagamento per intero dei crediti privilegiati e delle spese di procedura, i tempi entro cui&nbsp;l&#8217;adempimento avverr\u00e0 e la descrizione delle garanzie offerte per il pagamento dei crediti, delle spese di procedura e del compenso al curatore. La proposta pu\u00f2 prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo ovvero altre operazioni straordinarie, ivi compresa l&#8217;attribuzione&nbsp;ai creditori di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Concordato preventivo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il concordato preventivo ha lo scopo di evitare al debitore, con il consenso dei creditori, il fallimento, in presenza di determinate condizioni. L&#8217;imprenditore in stato di crisi, ovvero di insolvenza, pu\u00f2 presentare, in forma di ricorso al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell&#8217;impresa, una proposta transattiva&nbsp;mirante alla composizione e al ripianamento dell&#8217;esposizione debitoria&nbsp;esistente. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l&#8217;amministrazione dei suoi beni e l&#8217;esercizio dell&#8217;impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio di Stato<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo.<\/p>\n\n\n\n<p>In qualit\u00e0 di organo consultivo (tre sezioni)&nbsp;il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la pubblica amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di &#8220;pareri&#8221; che possono essere &#8220;facoltativi&#8221; o &#8220;obbligatori&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>In qualit\u00e0 di organo giurisdizionale (tre sezioni), \u00e8 competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali&nbsp;amministrativi regionali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consiglio superiore della magistratura (CSM)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;organo previsto dalla Costituzione (articolo 104) per l&#8217;autogoverno della magistratura.<\/p>\n\n\n\n<p>Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, nonch\u00e9 i provvedimenti disciplinari.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 composto dal presidente della Repubblica (che lo presiede) dal primo presidente della Corte di cassazione e dal procuratore generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono magistrati ordinari (eletti dalla magistratura), un terzo sono professori ordinari di universit\u00e0 in materie giuridiche e avocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti &#8220;membri laici&#8221; eletti dal&nbsp;Parlamento in seduta comune).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conto economico<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il conto economico, nell&#8217;economia aziendale, \u00e8 uno dei documenti che compone, insieme allo stato patrimoniale, al rendiconto finanziario e alla nota integrativa, il bilancio d&#8217;esercizio di un&#8217;impresa. Il conto economico, in particolare, evidenzia il risultato economico d&#8217;esercizio del periodo di riferimento del bilancio (&#8220;utile o perdita d&#8217;esercizio&#8221;).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conversione del pignoramento<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;istanza di conversione del pignoramento&nbsp;\u00e8 l&#8217;atto con cui il debitore chiede al&nbsp;tribunale di sostituire le cose oggetto del pignoramento con una somma di denaro, anche rateizzabile. Secondo la recente modifica all&#8217;articolo 495 del codice di procedura civile lo stesso si pu\u00f2 richiedere con istanza al giudice, prima della disposizione di vendita del bene, versando insieme l&#8217;istanza una somma pari a 1\/6 (un sesto) dell&#8217;ammontare del dovuto e il resto in rateizzazioni mensili sino a un numero massimo di 48.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Consolidamento dell&#8217;ipoteca<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Trattasi del momento in cui l&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari diventa efficace giuridicamente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte costituzionale<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo previsto dalla nostra&nbsp;Costituzione per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>giudicare sulla costituzionalit\u00e0 delle leggi, cio\u00e8 per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione;<\/li><li>giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni;<\/li><li>giudicare sull&#8217;ammissibilit\u00e0 dei referendum abrogativi;<\/li><li>giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il presidente della Repubblica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>\u00c8 formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal presidente della Repubblica, 5 dal<\/p>\n\n\n\n<p>Parlamento in seduta comune, 5 dai magistrati ordinari e amministrativi di grado pi\u00f9 elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte costituzionale eleggono tra loro un presidente.<\/p>\n\n\n\n<p>Per giudicare penalmente il presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta&nbsp;sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato)&nbsp;compilata dal Parlamento ogni 9 anni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte d&#8217;appello<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado d&#8217;appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha giurisdizione all&#8217;interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una regione e ha sede nel suo capoluogo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte dei conti<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo previsto dalla Costituzione (articoli 100 e 103) che svolge funzioni di controllo di legittimit\u00e0 sugli atti del governo e della pubblica amministrazione; sulla gestione del bilancio dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli enti sovvenzionati dallo Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Svolge anche funzioni giurisdizionali in materia di contabilit\u00e0 pubblica e di pensioni dei funzionari dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>Si articola in sezioni &#8220;di controllo&#8221; e sezioni &#8220;giurisdizionali&#8221;, per le questioni di maggior rilievo opera a sezioni unite.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte dei conti ha anche funzioni consultive (attraverso la predisposizione di pareri) e referenti (in quanto \u00e8 chiamata a riferire direttamente alle Camere sul risultato delle verifiche).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte di assise<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo della giurisdizione ordinaria penale competente a giudicare in primo grado solo per alcuni gravi reati.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 composta da un presidente (magistrato di Corte d&#8217;appello), da un &#8220;giudice a latere&#8221; (magistrato di tribunale) e da sei giudici popolari. Nello svolgimento della loro funzione i giudici popolari sono equiparati ai magistrati di tribunale e partecipano alla formazione della sentenza con parit\u00e0 di voto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte di assise di appello<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 competente a giudicare in secondo grado di giudizio (appello) sulle sentenze pronunciate in primo grado dalla Corte di assise.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Corte di cassazione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;organo supremo della giustizia e ha il compito di assicurare l&#8217;esatta osservanza e l&#8217;uniforme interpretazione della legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all&#8217;interno della magistratura.<\/p>\n\n\n\n<p>In materia civile e penale \u00e8 competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimit\u00e0) cio\u00e8 per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo collegiale della giurisdizione ordinaria.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 suddiviso in sezioni cosiddette &#8220;semplici&#8221; (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Creditore intervenuto<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ulteriori creditori dell&#8217;esecutato che fanno domanda di intervento nel processo esecutivo per partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei diritti pignorati. Se muniti di titolo esecutivo possono anche provocare gli atti del procedimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Creditore procedente<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Creditore che d\u00e0 avvio alla procedura esecutiva attraverso l&#8217;azione di pignoramento dei diritti (mobili, immobili, quote societarie, crediti ecc.) del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Curatore fallimentare<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E l&#8217;organo esecutivo della procedura fallimentare cui sono affidati compiti di amministrazione del patrimonio della societ\u00e0 fallita; egli \u00e8 nominato con la sentenza dichiarativa di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale. Entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento presenta una relazione sulle cause e circostanze di questo, sulla diligenza e responsabilit\u00e0 del fallito, sulle responsabilit\u00e0 degli amministratori se trattasi di societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni sei mesi il curatore deve consegnare al G.D. una relazione sulle attivit\u00e0 svolte e un conto della gestione riguardante gli incassi e gli esborsi; una copia viene trasmessa al comitato dei creditori e poi depositata presso il registro delle imprese.<\/p>\n\n\n\n<p>Il curatore inoltre:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\ufeff\ufeffprocede all&#8217;inventario dei beni e appone i sigilli;<\/li><li>\ufeff\ufeffforma il progetto di stato passivo;<\/li><li>\ufeff\ufeffpredispone il programma di liquidazione;<\/li><li>\ufeff\ufeffgestisce l&#8217;impresa dove venga<\/li><li>disposto l&#8217;esercizio provvisorio;<\/li><li>\ufeff\ufeffprovvede alla vendita dei beni e pu\u00f2 sospendere la vendita in caso di offerta migliorativa;<\/li><li>\ufeff\ufeffpredispone il progetto di riparto.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Custode<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un ausiliario di cui il giudice si serve per la conservazione dei beni sequestrati o pignorati, di cui esercita la custodia ed \u00e8 responsabile verso le parti dei danni a lui imputabili. Viene nominato dal giudice o dall&#8217;ufficiale giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>D<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Decreto di trasferimento<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Atto del giudice dell&#8217;esecuzione che trasferisce all&#8217;aggiudicatario la propriet\u00e0 del bene espropriato. Riporta la descrizione contenuta nell&#8217;ordinanza che dispone la vendita e ordina che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie che non si riferiscano a obbligazioni assuntesi volontariamente dall&#8217;aggiudicatario.<\/p>\n\n\n\n<p>Contiene altres\u00ec l&#8217;ingiunzione al debitore e al custode di rilasciare l&#8217;immobile venduto; costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Decreto ingiuntivo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale pu\u00f2 proporre opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Decreto legislativo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 una norma giuridica promulgata dal governo, su delega del parlamento, il quale ne indica i contenuti, i limiti e i tempi di emanazione in una apposita legge (cos\u00ec detta legge delega).<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di manifestazione del potere legislativo, di norma appartenente al Parlamento, che \u00e8 consentito espressamente dall&#8217;articolo 76 della Costituzione e il cui esercizio pu\u00f2 essere sottoposto al controllo della Corte costituzionale per verificare se il Governo abbia eventualmente ecceduto dalla delega.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Difesa d&#8217;ufficio<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell&#8217;uomo riconosciuto dalla Costituzione all&#8217;articolo 24, comma secondo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il difensore d&#8217;ufficio \u00e8 nominato dal giudice o dal pubblico ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell&#8217;ordine forense, d&#8217;intesa con il presidente del tribunale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il difensore d&#8217;ufficio ha l&#8217;obbligo di prestare il suo patrocinio e pu\u00f2 essere sostituito solo per giustificato motivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell&#8217;imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diffida a adempiere<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E una dichiarazione scritta con la quale una parte intima all&#8217;altro contraente di adempiere in un congruo termine alla sua obbligazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Diritto alla privacy<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta del diritto che ogni cittadino ha di escludere dall&#8217; altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. \u00c8 anche conosciuto come diritto alla riservatezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha trovato nella recente legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (sulla tutela dei dati personali) una nuova misura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Distanze nelle costruzioni<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In questa materia hanno importanza i regolamenti comunali; questi stabiliscono la distanza fra edifici, in mancanza provvede il codice civile stabilendo che la distanza non pu\u00f2 essere inferiore a tre metri.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Domicilio<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>E<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Erogazione del mutuo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Procedimento attraverso il quale viene consegnato al mutuatario l&#8217;importo del mutuo concesso dalla banca.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Estinzione anticipata<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rimborso del capitale residuo in un&#8217;unica soluzione prima della scadenza del finanziamento. Comporta normalmente il pagamento all&#8217;ente finanziatore di una penale in percentuale del capitale residuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Euribor<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Euro Interbank Offered Rate&#8221; ovvero il tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le grandi europee. \u00c8 utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Evizione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ambito del diritto privato, si tratta di evizione se un terzo fa valere il suo diritto di propriet\u00e0 sulla cosa venduta e quindi la sottrae a colui che l&#8217;ha comprata.<\/p>\n\n\n\n<p>Il venditore ha quindi l&#8217;obbligo di garantire il compratore da tale rischio (garanzia da evizione).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>F<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fallimento<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il fallimento \u00e8 una procedura concorsuale rivolta, attraverso la liquidazione delle attivit\u00e0 esistenti nel patrimonio del debitore, alla realizzazione coattiva e paritaria dei diritti dei creditori.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale procedura \u00e8 applicata quando l&#8217;imprenditore si trovi in stato di insolvenza, cio\u00e8 quando non sia pi\u00f9 in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. La procedura fallimentare in particolare riguarda tutti i beni del debitore e si basa sul principio della par condicio creditorum, per cui tutti<\/p>\n\n\n\n<p>i creditori debbono essere ugualmente soddisfatti, salve le cause legittime di prelazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fideiussione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il mezzo con cui un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l&#8217;adempimento di una obbligazione altrui. La garanzia \u00e8 personale perch\u00e9 il creditore pu\u00f2 soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona diversa dal debitore principale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Fido ipotecario<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il fido a breve di conto corrente ipotecario \u00e8 una linea di credito che la banca attiva sul conto corrente dell&#8217;impresa, iscrivendo un&#8217;ipoteca come garanzia. La differenza principale con il fido a breve di conto corrente consiste nella garanzia ipotecaria richiesta dalla banca.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Frutti civili<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono frutti civili quelli che si traggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni e i canoni enfiteutici. I frutti civili si acquistano&nbsp;per giorno in ragione della durata del diritto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Frutti naturali<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l&#8217;opera dell&#8217;uomo, come i prodotti agricoli, la legna ecc. Finch\u00e9 non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si pu\u00f2 tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro propriet\u00e0 sia attribuita ad altri. In questo caso la propriet\u00e0 si acquista con la separazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Funzione giudicante, funzione requirente<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La funzione giudicante \u00e8 la funzione svolta dagli organi giudiziari (i giudici) a cui \u00e8 attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. La funzione requirente \u00e8 invece esercitata dai magistrati che svolgono attivit\u00e0 di &#8220;pubblico ministero\u201d e hanno il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>G<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Garante<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Colui che offre la garanzia reale o personale in luogo del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giudice delegato<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Giudice delegato dell&#8217;esecuzione: \u00e8 la persona fisica che dirige l&#8217;espropriazione; la nomina \u00e8 fatta dal presidente del tribunale. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell&#8217;esecuzione sono dati con ordinanza, che pu\u00f2 essere dal giudice stesso modificata o revocata finch\u00e9 non abbia avuto attuazione. Giudice delegato fallimentare: la riforma ha ridefinito il ruolo del giudice delegato nell&#8217;ambito delle procedure concorsuali, assegnando allo stesso funzioni esclusivamente di garanzia, vigilanza e di controllo della legittimit\u00e0 e della regolarit\u00e0 formale del procedimento, attribuendo viceversa al curatore e al comitato dei creditori funzioni di direzione dell&#8217;impresa.<\/p>\n\n\n\n<p>Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo del giudice delegato sono stati rafforzati al fine di assicurare che la maggiore autonomia direzionale del curatore non si risolva in una gestione incontrollata di tale&nbsp;organo&nbsp;della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Giurisdizione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai magistrati che costituiscono l&#8217;ordine giudiziario.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 diretta all&#8217;applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria \u00e8 esercitata da magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, per esempio, il Tribunale e la Corte di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, per esempio, i Tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p>A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo strumento principale dell&#8217;attivit\u00e0 giurisdizionale \u00e8 il processo, che&nbsp;attraverso il contraddittorio delle parti mira&nbsp;alla pronuncia di un provvedimento, per esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grado di giudizio<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Indica la fase in cui si trova un giudizio: l&#8217;ordinamento italiano accoglie il principio del &#8220;doppio grado di giudizio&#8221; secondo il quale \u00e8 ammesso un riesame della decisione emessa in primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Si dice giudizio di primo grado, pertanto, quello in cui il giudice esamina e giudica una causa nel merito per la prima volta, di secondo grado (o in grado d&#8217;appello) quello in cui il giudice riesamina e si pronuncia sulla stessa causa per la seconda volta. \u00c8 inoltre ammesso un giudizio di legittimit\u00e0, ossia di controllo sulla legalit\u00e0 dei precedenti gradi di giudizio, che si svolge avanti alla Corte di cassazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Grado ipotecario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ordine di preferenza tra le varie ipoteche \u00e8 determinato dalla data della loro iscrizione. Ogni iscrizione riceve un numero d&#8217;ordine il quale determina il grado dell&#8217;ipoteca che ha una importanza fondamentale perch\u00e9 indica chi dovr\u00e0 soddisfarsi per primo come creditore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Gratuito patrocinio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta di un beneficio previsto dalla Costituzione (articolo 24) che consiste nel riconoscimento dell&#8217;assistenza legale gratuita, per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice, alle persone che non sono in grado di sostenerne le spese. Al pagamento delle spese (avvocati, consulenti e investigatori autorizzati) si provvede mediante il patrocinio a spese dello Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>H<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Hedge fund<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un fondo speculativo (in inglese hedge fund), detto anche fondo hedge, \u00e8 un fondo comune di investimento privato, amministrato da una societ\u00e0 di gestione professionale, spesso organizzato come societ\u00e0 in accomandita semplice o societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>I<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Imposta sostitutiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre imposte operata direttamente da una delle controparti in una transazione a sfavore dell&#8217;altra e per conto del Fisco. Nel caso di un mutuo per acquisto prima casa il contratto \u00e8 soggetto all&#8217;imposta sostitutiva nella misura dello 0,25% del finanziamento concesso (in luogo dell&#8217;imposta di registro, ipotecaria, catastale e delle tasse sulle concessioni governative). Questa imposta viene trattenuta direttamente dalla banca, al momento dell&#8217;erogazione del finanziamento.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Impugnazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un rimedio giuridico creato per rimuovere uno svantaggio derivante da un provvedimento del giudice che si ritiene, in tutto o in parte, viziato.<\/p>\n\n\n\n<p>Attraverso l&#8217;impugnazione \u00e8 possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere cos\u00ec una nuova pronuncia&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IMU&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;imposta municipale unica (IMU) o imposta municipale propria \u00e8 un&#8217;imposta del sistema tributario italiano. E un&#8217;imposta diretta di tipo patrimoniale, essendo applicata sulla componente immobiliare del patrimonio. Creata per sostituire l&#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI), ha inglobato anche parte dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali per quanto riguarda i redditi fondiari su beni non locati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Incanto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Particolare modalit\u00e0 di attuazione della vendita nella espropriazione forzata, consistente in una pubblica gara fra offerenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Interessi legali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono gli interessi la cui misura \u00e8 stabilita dalla legge. Dal 1\u00b0 gennaio 2017 il saggio di interesse legale \u00e8 pari allo 0,1%.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Interessi moratori<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono dovuti a titolo di risarcimento del danno provocato nel patrimonio del creditore dal ritardo nell&#8217;adempimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ipoteca<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 una garanzia iscritta su un diritto reale che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di pignorare il bene sul quale l&#8217;ipoteca \u00e8 stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. L&#8217;ipoteca diventa perenta dopo venti anni, quindi per mutui di durata superiore va rinnovata.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ipoteca giudiziale&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ogni sentenza che porta condanna al pagamento di una somma o all&#8217;adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente \u00e8 titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p>Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto: cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ipoteca legale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;ipoteca iscritta nei casi previsti dalla legge. Per esempio, nel caso l&#8217;alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato non sia stato pagato dall&#8217;acquirente. Il conservatore ha l&#8217;obbligo di iscrivere automaticamente ipoteca, salvo l&#8217;alienante non vi rinunci in sede di atto. La formula pi\u00f9 comune di ipoteca legale \u00e8 quella che l&#8217;agenzia delle riscossioni iscrive sul bene a tutela delle somme dovute.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>IRPEF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l&#8217;acronimo IRPEF, \u00e8 un&#8217;imposta diretta, personale, progressiva e generale, in vigore nella Repubblica italiana.<\/p>\n\n\n\n<p>Essa \u00e8 oggi regolata dal testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Iscrizione ipotecaria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La pubblicit\u00e0 ipotecaria si attua con l&#8217;iscrizione dell&#8217;ipoteca sul bene dato in garanzia. L&#8217;iscrizione \u00e8 l&#8217;atto con il quale l&#8217;ipoteca prende vita e si esegue presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l&#8217;immobile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Istanza di vendita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Procedura sulla base della quale il creditore pignorante e ognuno dei creditori muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell&#8217;immobile pignorato.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Liquidazione dell&#8217;attivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La fase di liquidazione dell&#8217;attivo del fallimento consiste nell&#8217;attivit\u00e0 di vendita dei beni mobili e immobili del fallito, cui segue la fase della ripartizione dell&#8217;attivo, nel corso della quale viene distribuito il denaro ricavato dalla vendita tra i creditori concorsuali allo scopo di soddisfarne i rispettivi crediti. Al fine di procedere alla liquidazione, il curatore predispone, entro sessanta giorni dalla redazione dell&#8217;inventario, un programma di liquidazione da sottoporre, previa acquisizione del parere favorevole del comitato dei creditori, all&#8217;approvazione del giudice delegato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>M<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Magistrato togato e onorario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nell&#8217;ambito della giurisdizione ordinaria, con il termine magistrato &#8220;togato&#8221; si indica il magistrato di carriera che esercita la funzione giurisdizionale (di giudice o di pubblico ministero) a tempo indeterminato, nominato mediante pubblico concorso e regolato dalle norme sull&#8217;ordinamento giudiziario, con remunerazione continuata Il magistrato onorario, invece, \u00e8 il magistrato nominato con particolari procedure e non legato allo Stato da un rapporto di pubblico impiego ma di servizio onorario; le funzioni del giudice onorario sono temporanee e l&#8217;incarico \u00e8 remunerato in maniera diversa secondo le funzioni esercitate (giudice di pace, giudice aggregato, giudice onorario di tribunale, viceprocuratore onorario, esperto presso il tribunale per i minorenni).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>MEF<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ministero dell&#8217;economia e delle finanze (MEF) \u00e8 uno dei pi\u00f9 importanti e influenti dicasteri del Governo della Repubblica italiana. Ha il compito di controllare le spese pubbliche, le entrate dello Stato, nonch\u00e9 sovrintendere alla politica economica e finanziaria, nonch\u00e9 ai processi e agli adempimenti di politica di bilancio sul bilancio pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Moratoria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sospensione della scadenza delle obbligazioni, disposta con provvedimento legislativo, in casi eccezionali e con riferimento a eventi straordinari tali da turbare il normale svolgimento dei rapporti economici e sociali. La moratoria prevista su un mutuo consente di sospenderne temporaneamente il pagamento senza che sullo stesso vengano applicate le condizioni di recupero forzoso previste dal contratto di mutuo stesso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutuante<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Banca o finanziaria che concede il mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutuatario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Una o pi\u00f9 persone alle quali viene intestato il contratto di mutuo, le quali si impegnano a rimborsare il finanziamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutuo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>II mutuo \u00e8 il contratto col quale una parte (generalmente una banca) consegna all&#8217;altra una determinata quantit\u00e0 di denaro o di altre cose fungibili, e l&#8217;altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualit\u00e0. Salvo diversa volont\u00e0 delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola \u00e8 nulla e non sono dovuti gli interessi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutuo chirografario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Particolare tipo di mutuo generalmente con durata massima di sei anni in cui non \u00e8 prevista una garanzia ipotecaria, ma viene richiesta la garanzia personale del richiedente o di terzi. In genere viene utilizzato per mutui fino a 30.000 euro per finanziare interventi di manutenzione straordinaria in appartamenti o nelle parti comuni condominiali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Mutuo ipotecario<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Particolare tipo di mutuo a media e lunga durata garantito da ipoteca su immobili.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>N&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Norma giuridica&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Si chiama norma ciascuna delle regole emanate dagli organi preposti che disciplinano la vita organizzata della comunit\u00e0. La norma giuridica ha lo scopo di contribuire all&#8217;organizzazione di un gruppo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nota di trascrizione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Documento che attesta l&#8217;avvenuta trascrizione in conservatoria della compravendita e dell&#8217;atto di mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Notificazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;attivit\u00e0 con la quale l&#8217;ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all&#8217;originale dell&#8217;atto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nuda propriet\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Diritto parziale di propriet\u00e0 su un bene detenuto e utilizzato da altri. Una volta riunito all\u2019usufrutto, torna a essere piena propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>O<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Obbligazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste in un rapporto tra due parti in virt\u00f9 del quale una di esse (debitore) \u00e8 tenuta a una prestazione in favore dell&#8217;altra parte (creditore). La prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica e corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.<\/p>\n\n\n\n<p>Le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformit\u00e0 dell&#8217;ordinamento giuridico.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ordinanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il provvedimento che il giudice emana nel corso del procedimento per regolarne lo svolgimento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Patrocinio a spese dello stato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;intervento dello Stato in favore di chi ha diritto al gratuito patrocinio per il pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati).<\/p>\n\n\n\n<p>Il patrocinio a spese dello Stato, gi\u00e0 previsto per il processo penale e del lavoro nonch\u00e9 per il processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e per i ricorsi al garante per la protezione dei dati personali, \u00e8 stato recentemente esteso ai giudizi civili e amministrativi nonch\u00e9 alle procedure di volontaria giurisdizione (legge n. 134 del 2001).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pegno<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E una garanzia su diritto reale che il debitore o un terzo concede al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel pegno il possesso della cosa passa al creditore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Perizia<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Valutazione delle caratteristiche e del valore dell&#8217;immobile effettuata da un tecnico abilitato a tale ruolo e appositamente incaricato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Persona fisica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La persona fisica per l&#8217;ordinamento giuridico \u00e8 qualsiasi essere umano. La persona fisica \u00e8 un soggetto di diritto: se dotato di capacit\u00e0 giuridica \u00e8 titolare di diritti e doveri.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Persona giuridica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le persone giuridiche sono organizzazioni spesso collettive, considerate come soggetti distinti dalle persone fisiche che le compongono ed esse stesse soggetti di diritto, dotate di capacit\u00e0 giuridica e titolari di diritti e doveri.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono persone giuridiche le associazioni riconosciute, le fondazioni, i comitati riconosciuti, le societ\u00e0 di capitali e gli enti pubblici.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pertinenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di un&#8217;altra cosa. Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non \u00e8 diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Esempi di pertinenza: il box, la cantina destinati al servizio di una casa di abitazione. Piano di ammortamento Il piano di ammortamento (di un prestito o mutuo, in genere) \u00e8 il programma di restituzione rateale di un debito, che solitamente scompone le rate in quote capitale e quote interessi, e specifica il capitale residuo dovuto dopo ciascun pagamento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Pignoramento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l&#8217;ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito indicato i beni che vi di assoggettano e i frutti di esso. Tale vincolo giuridico produce l&#8217;effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti da debitore e aventi a oggetto i beni pignorati.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Planimetria<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Studio dell&#8217;andamento della superficie del terreno riferita a un piano orizzontale; di un immobile: sinonimo di pianta, cio\u00e8 rappresentazione in scala di un immobile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Portabilit\u00e0 del mutuo (surroga)<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Operazione introdotta dalla legge Bersani sui mutui mediante la quale il debitore (mutuatario) pu\u00f2 sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca. La banca che subentra provveder\u00e0 a pagare il debito residuo e si sostituir\u00e0 a quella precedente. Il debitore rimborser\u00e0 il mutuo alle nuove condizioni concordate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Possesso<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il possesso \u00e8 il potere sulla cosa che si manifesta in un&#8217;attivit\u00e0 corrispondente all&#8217;esercizio della propriet\u00e0 o altro diritto reale. Si pu\u00f2 possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo come detenzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prelazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a preferenza di altri debitori.<\/p>\n\n\n\n<p>Le cause legittime di prelazione, ossia le cause in virt\u00f9 delle quali la legge assicura questa preferenza, sono il pegno, l&#8217;ipoteca e i privilegi.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Prescrizione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Produce l&#8217;estinzione di un diritto per effetto dell&#8217;inerzia del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non lo usa per il tempo stabilito dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Privilegio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 la preferenza (prelazione) che la legge accorda al creditore in considerazione della causa del credito. Alcuni crediti, come le spese di alimentazione del debitore e della famiglia o perch\u00e9 concernono l&#8217;interesse finanziario dello Stato, sono preferiti ad altri.<\/p>\n\n\n\n<p>Il privilegio \u00e8 stabilito dal legislatore. Le parti infatti non possono creare altri privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;insieme delle attivit\u00e0 previste e disciplinate da norme giuridiche (cos\u00ec dette &#8220;norme processuali&#8221;) attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti a un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, per esempio una sentenza) che impone l&#8217;applicazione della legge al caso concreto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Processo esecutivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Soddisfa il creditore che, pur munito di una sentenza o titolo che attesti il suo diritto, rimanga ugualmente insoddisfatto perch\u00e9 il suo debitore non esegue spontaneamente la sua prestazione.<\/p>\n\n\n\n<p>Realizza quindi coattivamente il risultato pratico di un obbligo giuridico disatteso, anche contro la volont\u00e0 del debitore, che ne risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (articolo 2740 del codice civile).<\/p>\n\n\n\n<p>In questo modo il creditore potr\u00e0 ottenere dal giudice la soddisfazione del suo credito attraverso l&#8217;esecuzione forzata di beni mobili; beni immobili; beni di eventuali terzi giuridicamente collegati al debitore; facendo eseguire l&#8217;obbligo di fare o non fare una certa attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p>Il processo esecutivo si svolge solo in possesso di un titolo esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procura della Repubblica<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>E l&#8217;ufficio dell&#8217;ordinamento giudiziario cui sono addetti i magistrati che svolgono le funzioni di pubblico ministero (PM).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;ufficio del PM \u00e8 istituito presso la Corte di cassazione, le Corti d&#8217;appello, i Tribunali ordinari e i Tribunali per i minorenni.<\/p>\n\n\n\n<p>Agli uffici del PM, che sono distinti e autonomi dall&#8217;organo giurisdizionale presso il quale svolgono le loro funzioni, appartengono magistrati che esercitano le funzioni sotto la vigilanza del ministro della giustizia (articolo 69 ordinamento giudiziario).<\/p>\n\n\n\n<p>I magistrati addetti agli uffici del PM &#8211; sostituti procuratori &#8211; esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell&#8217;ufficio (articolo 70 ordinamento giudiziario). Essi formano, nel loro complesso, la magistratura c.d. requirente.<\/p>\n\n\n\n<p>IL PM vigila sull&#8217; osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d&#8217;urgenza i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza, fa eseguire i giudicati e ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche innanzi al giudice di pace in sede penale \u00e8 prevista la figura del PM, perch\u00e9 presso di esso non esiste alcun autonomo ufficio di procura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Procura generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La Procura generale presso la Corte di cassazione svolge le funzioni del pubblico ministero presso l&#8217;organo supremo della giustizia; in base alla legge sull&#8217;ordinamento giudiziario interviene e conclude in tutte le udienze civili e penali della Corte di cassazione e redige requisitorie scritte nei casi previsti da specifiche norme.<\/p>\n\n\n\n<p>Con tale attivit\u00e0 contribuisce, nell&#8217;interesse pubblico, ad assicurare l&#8217;uniforme interpretazione della legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Professionista delegato alla vendita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Soggetto delegato dal giudice per lo svolgimento delle operazioni di vendita.<\/p>\n\n\n\n<p>Pu\u00f2 essere un notaio, un avvocato ovvero un commercialista, scelto tra appositi elenchi istituiti presso il tribunale di competenza.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Propriet\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Protesto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;accertamento del mancato pagamento o della mancata accettazione di una cambiale o di un altro titolo di credito, da parte di un notaio o di un ufficiale giudiziario. Il protesto rappresenta un titolo esecutivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>R<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Pagamento da effettuare periodicamente per estinguere il debito. La cadenza dei pagamenti viene stabilita dal contratto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registrazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste nel deposito del documento o contratto presso l&#8217;Ufficio del registro, serve prevalentemente a scopi fiscali. Pu\u00f2 avere importanza anche sotto l&#8217;aspetto del diritto privato, in quanto costituisce il mezzo di prova per dimostrare la data di una scrittura privata di fronte ai terzi.<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;omissione della registrazione non produce invalidit\u00e0 del contratto, ma ne impedisce l&#8217;esibizione in giudizio finch\u00e9 non sia avvenuta la registrazione e non sia pagata la sanzione pecuniaria per la ritardata registrazione. Si distingue dalla trascrizione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Registri immobiliari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Servono ad accertare le vicende dei beni.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, per appurare se una determinata propriet\u00e0 risulta venduta, o no, ad altre persone oppure se \u00e8 gravata da ipoteca o privilegi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Relazione di stima<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Resoconto scritto sullo stato dell&#8217;immobile oggetto d&#8217;asta; redatta dal consulente tecnico d&#8217;ufficio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Relazione notarile<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Documento rilasciato dal notaio da cui risulta che l&#8217;immobile offerto in garanzia per il finanziamento \u00e8 libero da gravami che potrebbero limitarne la disponibilit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rendita<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Con questa espressione si intende qualunque prestazione periodica (annuale, mensile ecc.) avente per oggetto denaro.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rendita catastale<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il reddito immobiliare o tariffa esprime, in moneta legale, la rendita media unitaria che si ricava da ciascuna unit\u00e0, al netto di spese e al lordo di imposte e tasse.<\/p>\n\n\n\n<p>La rendita catastale viene determinata analiticamente per ogni categoria e classe su un certo numero di unit\u00e0 immobiliari tipo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Residenza<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Luogo in cui la persona ha la dimora abituale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Riduzione dell&#8217;ipoteca<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Atto mediante il quale si diminuisce la garanzia originariamente iscritta o si restringe l&#8217;ipoteca a una parte soltanto dei beni.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rilancio minimo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Offerta pi\u00f9 alta di quella degli altri partecipanti all&#8217;asta, determinata in un valore minimo predefinito. La misura del rilancio minimo \u00e8 stabilita dell&#8217;ordinanza\/avviso di vendita.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rinegoziazione del mutuo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Operazione con la quale \u00e8 possibile chiedere alla stessa banca erogatrice, la revisione delle clausole contrattuali del mutuo. La rinegoziazione deve avvenire senza costi e atti notarili (legge Bersani sui mutui).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ripartizione dell&#8217;attivo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La ripartizione dell&#8217;attivo \u00e8 la suddivisione, tra i creditori, dell&#8217;attivo fallimentare ovvero di quanto conseguito attraverso la liquidazione dei beni del fallito. \u00c8 questa una fase eventuale e non necessaria della procedura, in quanto il fallimento pu\u00f2 anche chiudersi per mancanza di attivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Al riparto hanno diritto di partecipare tutti quei creditori il cui credito \u00e8 stato ammesso al passivo. Nella previsione legislativa, la ripartizione avviene mediante ripartizioni parziali e una ripartizione finale.<\/p>\n\n\n\n<p>Ogni piano di riparto parziale, redatto dal curatore, deve essere approvato e reso definitivo dal giudice delegato.<\/p>\n\n\n\n<p>Alla liquidazione definitiva o riparto finale, si provvede dopo l&#8217;approvazione del rendiconto di gestione del curatore.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ristrutturazione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Sotto la voce ristrutturazione sono compresi gli interventi che riguardano un edificio nella sua interezza, sia all&#8217;interno che all&#8217;esterno. Sono le trasformazioni che comportano cambiamenti sostanziali:<\/p>\n\n\n\n<p>cambio dell&#8217;uso, aspetto estetico, dimensioni dell&#8217;edificio.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ristrutturazione del debito<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La ristrutturazione del debito \u00e8 una procedura che prevede un accordo con il quale le condizioni originarie di un prestito (tassi, scadenze, divisa, periodo di garanzia) vengono modificate per alleggerire l&#8217;onere del debitore.<\/p>\n\n\n\n<p>La procedura viene eseguita ai fini del risanamento dell&#8217;impresa o al fine di poter gestire una liquidazione su base concordata con i creditori e non fallimentare ed \u00e8 regolata dall\u2019articolo&nbsp;182&nbsp;bis della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942), introdotto di recente nell&#8217;ambito di sostanziali modifiche apportate a tale legge.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Rogito notarile<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Atto definitivo della compravendita.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un atto pubblico da stipularsi davanti al notaio che successivamente si occuper\u00e0 di trascrivere il passaggio di propriet\u00e0 nei pubblici registri immobiliari e segnalare la variazione al catasto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>S<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Saggio d&#8217;interesse<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La misura degli interessi \u00e8 denominata: tasso o saggio. Il tasso o saggio si distingue in legale e convenzionale: il primo \u00e8 fissato dal legislatore; il secondo dalle parti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sanatoria dell&#8217;abusivismo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 la possibilit\u00e0 di sanare opere realizzate in assenza o in difformit\u00e0 dal titolo formale<\/p>\n\n\n\n<p>richiesto per la loro esecuzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Segnalazione CR<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Le centrali rischi (CR) forniscono al sistema finanziario informazioni sulla posizione creditizia dei clienti che ricorrono al credito. Ne esistono sia pubbliche sia private. In Italia la centrale dei rischi \u00e8 un sistema informativo sull&#8217;indebitamento della clientela verso le banche e le societ\u00e0 finanziarie (intermediari).<\/p>\n\n\n\n<p>La centrale rischi pubblica \u00e8 l&#8217;unica a segnalazione obbligatoria ed \u00e8 gestita direttamente da Banca d&#8217;Italia<\/p>\n\n\n\n<p>(ma alimentata dalle banche e altri intermediari).<\/p>\n\n\n\n<p>Gli intermediari (le banche o le societ\u00e0 finanziarie) comunicano mensilmente alla Banca d&#8217;Italia il totale dei crediti verso i propri clienti: i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. Come flusso informativo di ritorno la Banca d&#8217;Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sentenza<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il provvedimento contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo.&nbsp;Generalmente \u00e8 l&#8217;atto conclusivo o finale del giudizio.<\/p>\n\n\n\n<p>La sua forma \u00e8 stabilita dalla legge, \u00e8 pronunciata &#8220;in nome del popolo italiano&#8221; con l&#8217;intestazione &#8220;Repubblica italiana&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<p>Contiene il dispositivo (l&#8217;enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l&#8217;insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Sofferenza<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Un debito bancario viene definito in sofferenza quando la riscossione da parte della banca non \u00e8 certa per una situazione di insolvenza del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Spese d&#8217;istruttoria<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Rimborso chiesto al mutuatario dalla banca per l&#8217;espletamento delle pratiche e formalit\u00e0 necessarie all&#8217;erogazione della somma finanziata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Spread<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Lo spread, termine inglese usato ormai spesso nel linguaggio politico e finanziario anche in Italia e traducibile con &#8220;differenziale&#8221;, indica la differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso tipo e durata, uno dei quali \u00e8 considerato un titolo di riferimento. Nel caso dei titoli di Stato, spesso i titoli di riferimento sono i Bund emessi dallo stato tedesco (Bundesanleihe), considerata la solidit\u00e0 e la forza dell&#8217;economia tedesca.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Stato patrimoniale<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In economia aziendale lo stato patrimoniale \u00e8 uno dei documenti che insieme al conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, compone il bilancio d&#8217;esercizio. Lo stato patrimoniale definisce la situazione patrimoniale a una certa data di un&#8217;impresa, solitamente esposto in sezioni divise e contrapposte.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Superficie (diritto di)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tutto ci\u00f2 che sta sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo stesso. Il proprietario pu\u00f2 costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la propriet\u00e0. Pu\u00f2 anche alienare la propriet\u00e0 della costruzione gi\u00e0 esistente, separatamente dalla propriet\u00e0 del suolo. Se la costituzione del diritto \u00e8 stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Surroga (portabilit\u00e0 del mutuo)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Operazione introdotta dalla legge Bersani sui mutui mediante la quale il debitore (mutuatario) pu\u00f2 sostituire la banca che ha erogato inizialmente il mutuo con una nuova banca. La banca che subentra provveder\u00e0 a pagare il debito residuo e si sostituir\u00e0 a quella precedente. Il debitore rimborser\u00e0 il mutuo alle nuove condizioni concordate.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>T<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasso d&#8217;ingresso<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tasso che rimane in vigore per un periodo limitato di tempo allo scadere dello stesso verr\u00e0 applicato il tasso definitivo detto &#8220;tasso a regime&#8221;. Questo tipo di tasso viene utilizzato nei contratti di mutuo a tasso variabile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasso d&#8217;interesse<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La misura degli interessi \u00e8 denominata: tasso o saggio. Il tasso o saggio si distingue in legale e convenzionale: il primo \u00e8 fissato dal legislatore; il secondo dalle parti.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasso fisso<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Formula in cui l&#8217;ammontare degli interessi viene determinata all&#8217;inizio e non varia pi\u00f9 per tutta la durata del prestito o del mutuo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasso misto<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Formula in cui \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 per il mutuatario di cambiare una o pi\u00f9 volte nel corso del contratto e a scadenze prestabilite la modalit\u00e0 di calcolo degli interessi (da tasso fisso a variabile e viceversa).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tasso variabile<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Formula in cui l&#8217;ammontare degli interessi dipende dall&#8217;andamento di un indice di riferimento legato al costo del denaro.<\/p>\n\n\n\n<p>Se i tassi sono in salita la rata aumenta se sono in discesa anche le rate si alleggeriscono.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Terzo datore di pegno<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il pegno pu\u00f2 essere concesso anche da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio principale. La figura del terzo datore di pegno si distingue dal fideiussore. Entrambi garantiscono il debito di un terzo ma mentre il fideiussore risponde con tutti i suoi beni, il terzo datore solo con il bene su cui \u00e8 costituito il pegno.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Titolo esecutivo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;atto o il documento in base al quale pu\u00f2 essere iniziata l&#8217;esecuzione forzata.<\/p>\n\n\n\n<p>Deve riferirsi a un credito certo, liquido, esigibile. Questo titolo d\u00e0 diritto a iniziare l&#8217;esecuzione senza bisogno di provare l&#8217;esistenza del diritto o della pretesa che si vuole soddisfare, almeno fino a che non venga contestato dal creditore con una opposizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sono titoli esecutivi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;<\/li><li>le cambiali nonch\u00e9 gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;<\/li><li>gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Trascrizione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La trascrizione nei pubblici registri immobiliari \u00e8 un mezzo di pubblicit\u00e0 che si riferisce agli immobili. Essa serve a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche di un immobile.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale amministrativo regionale (TAR)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 un organo della giurisdizione amministrativa, competente a giudicare in primo grado sui provvedimenti amministrativi impugnati per motivi di legittimit\u00e0 (cio\u00e8 di conformit\u00e0 alla legge) e lesivi di un interesse legittimo (cio\u00e8 di un interesse del singolo corrispondente ad un interesse pubblico generale); in alcuni ambiti ha giurisdizione di merito o esclusiva.<\/p>\n\n\n\n<p>II TAR ha giurisdizione all&#8217;interno della propria circoscrizione, che coincide con il territorio della regione, e ha sede nel suo capoluogo. \u00c8 suddiviso in sezioni e le sue decisioni sono assunte da un collegio di tre giudici. Contro le decisioni del TAR \u00e8 ammesso ricorso, in secondo grado, davanti al Consiglio di Stato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale di sorveglianza<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 uno dei due organi in cui si articola la magistratura di sorveglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>La magistratura di sorveglianza \u00e8 un organo giurisdizionale che ha il compito di vigilare sull&#8217;esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza.<\/p>\n\n\n\n<p>Si compone di due organi giurisdizionali: il magistrato di sorveglianza, organo monocratico e il tribunale di sorveglianza, organo collegiale.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale di sorveglianza opera sia come giudice di primo grado che come giudice di secondo grado rispetto al magistrato di sorveglianza.<\/p>\n\n\n\n<p>La competenza territoriale \u00e8 estesa all&#8217;intero distretto di Corte d&#8217;appello.<\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 composto di magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di Corte d&#8217;appello e da professionisti esperti in psicologia, servizi sociali, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale fallimentare<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il tribunale che ha dichiarato il fallimento instaurando la relativa procedura, alla quale sovraintende con vasti poteri.<\/p>\n\n\n\n<p>Nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura, quando non \u00e8 prevista la competenza del giudice delegato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale ordinario<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il giudice con competenza in materia sia civile che penale per un ambito territoriale detto circondario. Con il decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha abolito il pretore, il tribunale ordinario \u00e8 rimasto giudice unico di primo grado, salvo talune competenze minori del giudice di pace per le quali \u00e8 quest&#8217;ultimo il giudice di primo grado.<\/p>\n\n\n\n<p>Perci\u00f2, il tribunale ordinario giudica anche in secondo grado sugli appelli proposti contro le sentenze del giudice di pace.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale ordinario giudica in composizione collegiale (tre giudici) e in composizione monocratica (un giudice singolo).<\/p>\n\n\n\n<p>Le sentenze del tribunale ordinario sono impugnabili, mediante l&#8217;appello, davanti alla Corte d&#8217;appello per motivi concernenti il fatto che ha dato origine alla causa (motivi di merito) e davanti alla Corte di cassazione, mediante ricorso per cassazione, per motivi concernenti questioni di puro diritto (motivi di legittimit\u00e0) o di attribuzione tra le varie giurisdizioni (motivi di giurisdizione).<\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale ordinario esercita anche le funzioni di giudice tutelare, oltre ad altre specifiche funzioni stabilite dalla legge.<\/p>\n\n\n\n<p>I tribunali ordinari sono 140, due dei quali appositamente istituiti in area di tribunali metropolitani. Riferimenti normativi: Le circoscrizioni territoriali sono state da ultimo aggiornate dalla legge n. 11 del 27 febbraio 2015, conversione in legge con modificazioni, del decreto legge n. 192 del 31 dicembre 2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, pubblicata sulla &#8220;Gazzetta ufficiale&#8221;, n. 49, febbraio 2015.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunale per i minorenni<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale per i minorenni \u00e8 un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.<\/p>\n\n\n\n<p>La sua circoscrizione territoriale coincide con quella della Corte d&#8217;appello o della sezione della Corte d&#8217;Appello presso la quale il tribunale stesso \u00e8 istituito.<\/p>\n\n\n\n<p>Il tribunale per i minorenni \u00e8 composto da un magistrato di corte d&#8217;appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due componenti esperti non togati.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>\ufeffi reati commessi nell&#8217;ambito del distretto dai minori degli anni 18;<\/li><li>\ufeff\ufeffl&#8217;applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti&nbsp;nello stesso territorio;<\/li><li>\ufeff\ufeffl&#8217;esercizio della potest\u00e0 dei genitori, della tutela, l&#8217;amministrazione&nbsp;patrimoniale, l&#8217;assistenza, l&#8217;affiliazione, l&#8217;adozione, sempre relativi ai minorenni residenti nel distretto di Corte d&#8217;appello.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Il tribunale per i minorenni deve essere informato di tutti i procedimenti in corso per i delitti di violenza sessuale e corruzione commessi in danno di persone minori d&#8217;et\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Tribunali metropolitani<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Col termine tribunali metropolitani vengono comunemente identificati quei tribunali che hanno un circondariocaratterizzato da un cospicuo numero di Comuni e da un alto tasso di contenzioso.<\/p>\n\n\n\n<p>Il termine \u00e8 stato usato con riferimento ai tribunali di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo nella relazione al decreto legislativo approvato il 3 dicembre 1999 con il quale il Governo, su delega del<\/p>\n\n\n\n<p>Parlamento, ha dato attuazione all&#8217;intento di decongestionare il lavoro di questi grossi tribunali mediante la revisione dei loro circondari e l&#8217;istituzione di 2 nuovi tribunali.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>U<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>UTE (Ufficio tecnico erariale)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Ufficio dove ai beni immobili viene attribuita una rendita catastale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Ufficiale giudiziario<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Funzionario ausiliario del giudice o del pubblico ministero e che svolge la propria attivit\u00e0 nell&#8217;ambito della procedura civile o penale. Provvede, tra le altre attivit\u00e0, alla notificazione degli atti giudiziari, alla redazione dei protesti, agli stratti e ai pignoramenti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Uso (diritto di)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;uso consiste nel diritto di servirsi di un bene e, se \u00e8 fruttifero, di raccogliere i frutti limitati ai bisogni propri e della famiglia.<\/p>\n\n\n\n<p>Il diritto di uso non si pu\u00f2 cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del titolare.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Usucapione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 il mezzo in virt\u00f9 del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo, si produce l&#8217;acquisto della propriet\u00e0 e dei diritti reali di godimento.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i beni immobili e i diritti reali di godimento il possesso continuato deve continuare per vent&#8217;anni. Colui che acquista in buona fede da chi non \u00e8 proprietario un immobile o un diritto reale di godimento su esso, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la propriet\u00e0 e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l&#8217;usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data di trascrizione. I beni mobili iscritti in pubblici registri necessitano di un possesso continuato per tre anni.<\/p>\n\n\n\n<p>Per i beni mobili, in mancanza di titoli idonei al trasferimento, la propriet\u00e0 per usucapione si acquista in virt\u00f9 del possesso continuato per dieci anni se in buona fede e vent&#8217;anni nel caso opposto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Usufrutto (diritto di)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Consiste nel diritto di godere della cosa altrui rispettandone la destinazione economica. L&#8217;usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. I frutti naturali e civili spettano all&#8217;usufruttuario per tutta la durata del suo diritto. La caratteristica dell&#8217;usufrutto \u00e8 costituita dalla sua durata che \u00e8 temporanea: se nulla \u00e8 detto si intende costituito per tutta la durata della vita dell&#8217;usufruttuario se persona fisica e per un massimo di trent&#8217;anni se persona giuridica. L&#8217;usufruttuario pu\u00f2 cedere ad altri il proprio diritto, pu\u00f2 concedere l&#8217;ipoteca e pu\u00f2 anche dare in locazione le cose che formano oggetto di usufrutto.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Usura<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Reato che si configura quando qualcuno fornisce del denaro in forma di prestito richiedendo dei tassi di interesse al di sopra di una soglia predeterminata dalla legge. II Ministero del tesoro, sentiti la<\/p>\n\n\n\n<p>Banca d&#8217;Italia e l&#8217;Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (comprensivo di spese, remunerazioni e commissioni) degli interessi praticati dall&#8217;intero sistema bancario e finanziario. I tassi medi rilevati, aumentati della met\u00e0, costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>V<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vendita a corpo<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nei casi in cui il prezzo \u00e8 determinato in relazione al corpo dell&#8217;immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vendita a misura<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Quando un determinato immobile \u00e8 venduto con l&#8217;indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in<\/p>\n\n\n\n<p>ragione di un tanto per ogni unit\u00e0 di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell&#8217;immobile \u00e8 inferiore a quella indicata nel contratto.<\/p>\n\n\n\n<p>Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facolt\u00e0 di recedere dal contratto qualora l&#8217;eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Vendita forzata<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Meglio conosciuta come asta immobiliare o pi\u00f9 correttamente esecuzione<\/p>\n\n\n\n<p>immobiliare, Ha la funzione di trasformare i beni pignorati a fronte di un debito in denaro liquido per soddisfare i creditori.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Visura catastale (o certificato catastale)<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Documento rilasciato dalla banca dati telematica dell&#8217;Agenzia del territorio (Catasto) nel quale sono riportati i dati catastali dell&#8217;immobile e quelli dei proprietari: foglio, mappale\/particella, subalterno, vani e\/o superficie in mg a seconda della tipologia abitativa (es. abitazione: vani; ufficio: mq), rendita catastale, categoria, classe, indirizzo, codice del comune, dati anagrafici dei proprietari. La visura catastale storica \u00e8<\/p>\n\n\n\n<p>comprensiva di tutti i passaggi di propriet\u00e0 e di ulteriori variazioni intervenute nel tempo sull&#8217;immobile.<\/p>\n\n\n\n<p>Non ha valore probatorio della propriet\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Visura ipotecaria<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;insieme di documenti che attestano le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie e pu\u00f2 essere richiesta presso la Conservatoria per singolo immobile o per nominativo del proprietario. La ricerca produce un elenco sintetico di formalit\u00e0 (note di trascrizione e iscrizione), e un dettaglio delle note eventualmente richieste.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Volontaria giurisdizione<\/strong><strong><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 l&#8217;attivit\u00e0 che viene esercitata dal giudice non per comporre una lite, ma nell&#8217;interesse di uno o pi\u00f9 soggetti, per il rilascio di autorizzazioni, omologazioni, nomine, revoche ecc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutti i termini e le parole chiave del mondo delle aste giudiziarie raccolti in un unico e comprensivo Glossario,&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":22838,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[5672],"tags":[7764],"class_list":["post-22837","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guide-immobiliari","tag-residential-real-estate"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v25.3.1 (Yoast SEO v26.0) - 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